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Quanto sopra ai sensi delle circolari INPS e INAIL che hanno già riconosciuto ai datori di lavoro
agricoli la possibilità di svolgere le suddette funzioni per il tramite dei professionisti sopra elencati:
si tratta, in particolare, della circolare INPS n. 45 del 7 aprile 2008 (in materia di trasmissione
telematica della denuncia aziendale delle aziende agricole) e della nota INAIL del 19 gennaio 2009,
Prot. 1364 (in materia di tenuta del Libro Unico del Lavoro).
3. Istruzioni per i datori di lavoro/intermediari.
I datori di lavoro e gli intermediari, individuati dall’articolo 1, commi 1 e 4, della Legge 11 gennaio
1979, n. 12, nonchè gli intermediari dei datori di lavoro del settore agricolo, come specificato al
punto 2, hanno a disposizione una nuova funzionalità per la ricerca degli attestati di malattia
mediante il codice fiscale e numero di protocollo, disponibile nel menu della consultazione on line
degli attestati di malattia. Quest’ultima funzionalità è anche disponibile attraverso il canale Contact
Center dell’INPS (803.164). Attraverso tale servizio il datore di lavoro e/o il suo delegato potrà
verificare l’avvenuto invio del certificato di malattia. Sulla base del Codice Fiscale del dipendente e
del numero di protocollo assegnato dall’INPS all’atto della ricezione del certificato di malattia
telematico, il Contact Center ne confermerà o meno la presenza.
Ai predetti intermediari è stata, inoltre, estesa la possibilità, già prevista per i datori di lavoro (cfr
circolari n. 60 e n. 119 del 2010), di richiedere il servizio di consultazione degli attestati di malattia
attraverso il:
- Sistema di invio con PEC.
La richiesta di invio degli attestati tramite PEC deve essere inoltrata all’indirizzo di Posta certificata
della Struttura territoriale Inps competente utilizzando lo stesso indirizzo di PEC al quale dovranno
essere destinati gli attestati di malattia dei lavoratori.
- Sistema di accesso con PIN.
L’ Inps mette a disposizione dei datori di lavoro le attestazioni di malattia relative ai certificati
trasmessi dal medico curante, mediante accesso al portale INPS www.inps.it - servizi on-line e
previa autorizzazione e attribuzione di un PIN.
I sistemi appena descritti saranno resi disponibili nelle prossime settimane agli intermediari che
abbiano ricevuto delega generale da un datore di lavoro allo svolgimento di tutti gli adempimenti in
materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale nei confronti dell’INPS ed abbiano comunicato
all’Istituto l’esistenza di tale delega mediante l’apposita applicazione informatizzata descritta nella
circolare n. 28 del 2011, nonché agli intermediari dei datori di lavoro agricoli che hanno ottenuto
l’autorizzazione a svolgere gli adempimenti contributivi per conto delle aziende agricole (cfr.
circolare n. 110 del 2009).
I datori di lavoro e/o l’intermediario in possesso di PIN e/o di abilitazione alla ricezione dell’attestato
di malattia via PEC sono tenuti a chiedere tempestivamente la revoca dell’autorizzazione al
verificarsi della cessazione dell’attività, della sospensione o del trasferimento in altra struttura
dell’intestatario del PIN e/o di abilitazione alla ricezione dell’attestato di malattia via PEC, in modo
tale che l’Inps possa provvedere a revocare l’abilitazione.
Infine, si trasmettono in allegato le nuove specifiche tecniche del formato XML che sostituiscono
quelle trasmesse con la circolare n.119 del 07/09/2010 (allegato 1).
4. Istruzioni per il lavoratore.
L’Inps ha, inoltre, reso operativo un nuovo servizio che consente ai lavoratori di inoltrare richiesta di
invio del certificato e dell’ attestato di malattia alla propria casella di Posta Elettronica Certificata.
La richiesta deve avvenire utilizzando esclusivamente la posta certificata rilasciata in base alle
norme del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009