(www.postacertificata.gov.it). La richiesta di invio degli attestati tramite PEC deve essere inoltrata
all’indirizzo di Posta certificata della Struttura territoriale Inps competente indicando i propri dati
anagrafi completi di codice fiscale.
Per i cittadini che non dispongono di una casella di Posta Elettronica Certificata, ma sono in
possesso di Pin valido per la consultazione dei certificati di malattia, l’ Istituto ha reso operativo un
nuovo servizio che consente al lavoratore di ricevere copia degli attestati di malattia presso un
indirizzo di email dallo stesso indicato.
5. Istruzioni procedurali per le Sedi.
Per la gestione delle nuove richieste di invio tramite PEC è stata aggiornata la procedura disponibile
sul sito Intranet – Processi – prestazioni a sostegno del reddito – la funzione “Gestione P.E.C. per
invio attestati di malattia Telematici” che rende disponibili sia la nuova opzione per gli intermediari
individuati dall’articolo 1 commi 1 e 4 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, nonchè per gli
intermediari dei datori di lavoro del settore agricolo come indicato al punto 2, sia la registrazione
delle richieste di invio tramite PEC degli attestati di malattia da parte del cittadino.
Per la gestione delle richieste di invio tramite PEC degli attestati di malattia telematici da parte degli
intermediari vale quanto già indicato nella circolare n.119 del 07/09/2010, mentre per la gestione
delle richieste di invio tramite PEC da parte del cittadino, l’operatore dovrà selezionare la nuova
voce “Cittadino”.
Si ricorda che l’abilitazione degli operatori di Sede alla applicazione Intranet in argomento dovrà
essere effettuata esclusivamente tramite il sistema Identity Management (IDM) dagli amministratori
di IDM che hanno il ruolo di ”Gestore profili web intranet”.
L’applicazione in oggetto prevede un unico profilo autorizzativo denominato “Invio Attestati di
Malattia con PEC”.
Il Direttore Generale
Nori