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Pertanto, nei casi di assenza per malattia superiori a dieci giorni e comunque nei casi di eventi
successivi al secondo, nel corso dell’anno solare, anche per il lavoratore del settore privato vige
l’obbligo di produrre idonea certificazione rilasciata unicamente dal medico del Servizio Sanitario
Nazionale o con esso convenzionato, con esclusione delle assenze per malattia per l’espletamento di
visite, terapie, prestazioni specialistiche o diagnostiche per le quali la certificazione giustificativa può
essere rilasciata anche da medico o struttura privata.
Per quanto riguarda gli eventi di malattia aventi durata pari o inferiore a 10 giorni nonché per le
assenze fino al secondo evento, nel corso dell’anno solare, il lavoratore può rivolgersi, per la
certificazione di malattia, anche al medico curante non appartenente al Servizio Sanitario Nazionale
o con esso convenzionato.
Risulta, altresì, equiparata la modalità sia di rilascio e trasmissione telematica del certificato di
malattia all’Inps che dell’attestato di inidoneità al lavoro al datore di lavoro, il quale dovrà acquisirlo
telematicamente fermo restando l’obbligo del lavoratore di comunicare, come sopra menzionato,
l’assenza per malattia.
Nell’ottica della completa informatizzazione del flusso della certificazione di malattia, l’Istituto
gestirà in modalità telematica anche le visite mediche domiciliari, sia richieste dai datori di lavoro
che disposte d’ufficio, mediante assegnazione automatica al medico di controllo più vicino al
domicilio del lavoratore ammalato, con conseguenti vantaggi in termini di efficienza e tempestività
del servizio.
Si ribadisce che il medico che redige il certificato di malattia telematico è tenuto, se richiesto dal
lavoratore, come viene chiarito dalla circolare ministeriale n. 4 del 18.03.2011 sopra citata a
rilasciare, al momento della visita, copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia
telematici. Tale adempimento ha anche l’utilità di consentire al lavoratore di prendere visione della
corretta digitazione dei dati anagrafici e, tra questi, dell’indirizzo di reperibilità, la cui esatta
indicazione rimane un onere a carico del lavoratore stesso. Il lavoratore può in alternativa richiedere
al medico di inviare copia dei suddetti documenti, in formato pdf, alla propria casella di posta
elettronica. Egli, inoltre, riceve dal medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato
telematicamente.
Qualora la stampa del certificato e dell’attestato non sia oggettivamente possibile, il medico si
limiterà a chiedere conferma dei dati anagrafici inseriti e a rilasciare al lavoratore il citato numero di
protocollo riferito al certificato telematico. Tale numero dovrà essere fornito dal lavoratore del
settore privato al proprio datore di lavoro nel caso in cui costui ne faccia richiesta.
L’Istituto, in attuazione di quanto disposto dalla citata circolare n. 4/2011 ha realizzato un ulteriore
servizio consistente nell’invio delle attestazioni di malattia al datore di lavoro anche per il tramite
dei propri intermediari, come individuati dall’art. 1, commi 1 e 4 della Legge 11 gennaio 1979, n.
12.
Il servizio e’ esteso anche agli intermediari dei datori di lavoro del settore agricolo
-
limitatamente
all’attività di assistenza svolta in favore di tali datori di lavoro.
In particolare ai seguenti soggetti:
agrotecnici;
periti agrari;
dottori agronomi e dottori forestali.
Si precisa a tal riguardo che le leggi professionali che disciplinano l’attività di tali soggetti prevedono
che i medesimi possano svolgere anche le funzioni relative all’amministrazione del personale
dipendente dalle aziende agricole cui per legge essi possono prestare assistenza (
cfr
.,
rispettivamente: art. 11, comma 1, lett. b), della legge n. 251/1986; art. 2, comma 1, lett. a), della
legge n. 434/1968; e, sia pure in modo implicito, ma chiaro: art. 2, comma 1, lett. a), della legge n.
3/1976).