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tecnico (Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19.3.2010).
Recentemente, l’art. 25 della Legge n. 183/2010 (Collegato Lavoro), fa rimando integrale ed
esplicito all’art. 55 septies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - introdotto dall’art. 69 del D. Lgs. 27
ottobre 2009, n. 150 – cosi’ uniformando totalmente il regime del rilascio e della trasmissione delle
suddette certificazioni per i casi di assenza per malattia dei dipendenti dei settori pubblico e privato,
ivi compresi gli aspetti sanzionatori riferiti ai medici del SSN o con esso convenzionati
eventualmente inadempienti.
Nell’ottica di recepire tutte le innovazioni normative, nel tempo, l’Istituto ha emanato diverse
circolari: n. 60/2010, n. 119/2010 e n. 164/2010 con le quali sono state fornite istruzioni operative
sul nuovo flusso telematico, sia con riferimento a specifiche competenze previste per il medico che,
soprattutto, ai servizi offerti al lavoratore e al datore di lavoro per la consultazione e la stampa dei
certificati e degli attestati di malattia.
Con la circolare n. 4 del 18.03.2011 dei Dipartimenti della funzione pubblica e della digitalizzazione
della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica e del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali, sono state impartite ulteriori disposizioni che, ribadendo le modalità per l’invio delle
certificazioni di malattia, mirano ad uniformare il regime della ricezione, da parte dei datori di lavoro
pubblici e privati, degli attestati di malattia dei propri lavoratori. La norma, infatti, dispone
l’obbligatorietà per i datori di lavoro privati - che dovranno adeguarsi entro il termine di tre mesi
dalla data di pubblicazione della circolare avvenuta con Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2011
(13 settembre 2011) - di utilizzare i servizi messi a disposizione dall’Inps, esonerando il lavoratore
in stato di malattia dall’invio dell’attestato.
Solo nei casi in cui non sia stato possibile procedere all’invio telematico della certificazione suddetta
ed il medico curante abbia rilasciato in modalità cartacea il certificato e l’attestato al lavoratore,
quest’ultimo dovrà inviare il certificato medico all’INPS, entro il termine di due giorni dal rilascio e l’
attestato di malattia al proprio datore di lavoro secondo le modalità tradizionali. Resta fermo
l’obbligo del lavoratore di comunicare all’azienda l’assenza dovuta all’evento di malattia, secondo le
norme contrattuali vigenti.
Con tale circolare i Ministeri emittenti hanno espresso l’avviso che, a seguito dell’entrata in vigore
(24.11.2010) della legge n. 183/2010, la gestione della certificazione di malattia e della connessa
attestazione della inidoneità al lavoro sia totalmente equiparata per i lavoratori dei settori pubblico e
privato.
Pertanto, a parziale modifica di quanto indicato con la circolare dell’Istituto n. 21/2011, la suddetta
equiparazione tra i lavoratori dei settori privato e pubblico deve essere estesa anche ai soggetti
abilitati al rilascio della certificazione di malattia.
Infine, con l’entrata in vigore (6 luglio 2011) del decreto legge n. 98/2011, successivamente
convertito in Legge n. 111 del 2011 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, sono
state introdotte delle innovazioni in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti.
L’art. 16, comma 9 prevede, infatti, la sostituzione del comma 5 dell’art. 55
septies
del d.lgs. n.
165/2001 introducendo un nuovo comma 5
ter
che cosi’ recita:
“Nel caso in cui l’assenza per
malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami
diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o
dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”.
Detta norma introduce, quindi, un regime speciale rispetto a quello contenuto nel comma 1 dell’art.
55
septies
prevedendo la giustificabilità dell’assenza per malattia per l’espletamento di visite,
terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici anche tramite certificazione rilasciata da
medico o da struttura privata.
Certificazione che, sino all’adeguamento del sistema di trasmissione telematica, potrà essere
prodotta in forma cartacea.
In tal senso il punto 3 della circolare n. 10 del 1 agosto 2011 del Dipartimento Funzione Pubblica.