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4. Istruzioni per il lavoratore.
5. Istruzioni procedurali per le sedi.
1. Quadro normativo
La trasmissione telematica all’Inps delle certificazioni di malattia dei lavoratori dei settori privato e
pubblico da parte dei medici è divenuta operativa a seguito, rispettivamente, del Decreto
Interministeriale (Ministero della Salute e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) del
26.02.2010 e della circolare n. 1 del 19.03.2010 del Dipartimento della Funzione pubblica e
Dipartimento della digitalizzazione della pubblica amministrazione e dell’innovazione tecnologica.
La normativa di riferimento per i due settori è la seguente:
PRIVATO:
art. 1, comma 149, della L. 311/2004 (prevede la trasmissione telematica del certificato di
malattia, da parte del medico curante, all’INPS);
art. 1, comma 810, della L. 296/2006 (aggiunge il comma 5 bis all’art. 50 del D.L. n.
269/1993, convertito con modificazioni, dalla L. n. 326/2003 - rende disponibile, dal 1° luglio
2007, il collegamento in rete dei medici del SSN, secondo le regole del sistema pubblico di
connettività);
D.P.C.M. del 26.3.2008 (definisce i principi generali relativi alle modalità di trasmissione
telematica);
decreto interministeriale del 26.2.2010 e disciplinare tecnico ad esso allegato (definiscono le
modalità tecniche per l’invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC);
art. 25 della L. 183/2010 (uniforma il regime del rilascio e della trasmissione delle certificazioni
di malattia per il settore privato a quello già previsto per il settore pubblico).
PUBBLICO:
art. 55 septies del D.Lgs. 165/2001 introdotto dall’art. 69 del D.Lgs. 150/2009.
2. Disposizioni attuative.
Con le circolari n. 1 del 19.03.2010 e n. 2 del 28.09.2010 del Dipartimento per la funzione pubblica
e il Dipartimento della digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica,
sono state fornite, per i lavoratori del settore pubblico, le necessarie istruzioni operative ai fini
dell’attuazione del nuovo processo che è stato avviato a decorrere dal 3 aprile 2010.
In particolare, sono state previste specifiche sanzioni, nei confronti dei medici del SSN o ad esso
convenzionati, in caso di inosservanza circa gli obblighi di trasmissione telematica delle
certificazioni di malattia e si è provveduto a fissare un periodo transitorio, inizialmente di quattro
mesi e poi prorogato fino al 31 gennaio 2011, per la messa a regime di tale sistema.
Inoltre, la citata circolare n.1 del 19.03.2010 ha stabilito, per i lavoratori del settore pubblico,
l’esonero dall’obbligo di presentazione delle attestazioni di malattia al proprio datore di lavoro,
fermo restando l’onere, a carico del suddetto lavoratore, di comunicare tempestivamente l’assenza
dal lavoro all’azienda.
Successivamente, è intervenuta la circolare n. 1 del 23.02.2011 del Dipartimento per la funzione
pubblica e il Dipartimento della digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione
tecnologica, che ha stabilito la conclusione del predetto periodo transitorio ribadendo che, a
decorrere dal 1° febbraio 2011, nei casi di violazione della normativa in materia di trasmissione
telematica dei certificati, purché non vi siano giustificati motivi che impediscano l’utilizzo delle
tecnologie informatiche, i medici potranno incorrere in sanzioni disciplinari secondo criteri di
gradualità e proporzionalità. Analogamente, il processo di telematizzazione della certificazione di
malattia e’ partito, anche per i lavoratori del settore privato, a decorrere dal 3 aprile2010aseguito
dell’emanazione del citato Decreto interministeriale del 26 febbraio 2010 e del relativo disciplinare