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L
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ORTE DI
C
ASSAZIONE
, S
EZIONE
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AVORO
,
CON
S
ENTENZA N
. 17752
DEL
29
LUGLIO
2010
È
INTERVENUTA PER FISSARE ALCUNI IMPORTANTI ASPETTI RELATIVI AL RICONOSCIMENTO DI INDENNIZZO
IN CASO DI INFORTUNIO IN ITINERE
.
La Suprema Corte – confermando
peraltro una precedente Sentenza della
Corte d’Appello e rigettando il ricorso
del lavoratore contro l’INAIL – ha
sancito che non spetta indennizzo per
infortunio in itinere al Dipendente che,
per recarsi sul posto di lavoro, sceglie il
motorino al posto dei mezzi pubblici per
esigenze familiari.
La sentenza della Corte di Cassazione
assume una particolare rilevanza in quanto
statuisce che “non ha diritto all’indennizzo
per infortunio in itinere il Lavoratore che si
reca a lavoro usando un mezzo proprio per
dimezzare i tempi di percorrenza e
bilanciare così le sue esigenze lavorative
con quelle familiari, quando invece
potrebbe usare i mezzi pubblici”.
Nella fattispecie, l’indennizzo era stato negato perché non vi era necessità - da parte del Lavoratore - di usare il mezzo
proprio, potendo, invece, prendere l’autobus che passava a breve distanza dalla sua abitazione. Il Lavoratore,
viceversa, sottolineava che l’autobus impiegava più di 50 minuti per arrivare sul luogo di lavoro e di conseguenza,
facendo molte ore di straordinario, era costretto ad utilizzare il motorino per poter conciliare le esigenze lavorative
con quelle della sua famiglia.
La Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva del ricorrente, richiamando peraltro molti precedenti giurisprudenziali
in base ai quali, ai fini del riconoscimento dell’indennizzo, gli spostamenti col mezzo proprio del Lavoratore devono
essere necessari e la valutazione deve prescindere dall’esigenza di bilanciare gli interessi lavorativi con quelli
familiari. In dettaglio, il dispositivo testualmente recita che
“in materia di indennizzabilità dell'infortunio in itinere
occorso al Lavoratore che utilizzi il mezzo di trasporto privato non possono rientrare nel rischio coperto dalle
garanzie previste dalla normativa sugli infortuni sul lavoro situazioni che – senza rivestire carattere di necessità
perché volte a conciliare in un'ottica di bilanciamento di interessi le esigenze del lavoro con quelle familiari proprie
del Lavoratore – rispondono ad aspettative che, seppure legittime per accreditare condotte di vita quotidiana
improntate a maggiore comodità o a minori disagi, non hanno carattere solidaristico a carico della collettività”.