art. 20-28 d.lgs 276/2003
Il contratto di somministrazione è quel contratto attraverso il quale viene regolata la fornitura di lavoratori dall’impresa
somministratrice a quella utilizzatrice (art. 20, d.lgs n. 276/2003 commi 3 e 4) per la somministrazione sia a tempo determinato che
indeterminato. Tali lavoratori hanno
diritto alla indennità
di malattia , a quella
di maternità
e alla TBC per gli eventi che si verificano
sia durante il periodo di disponibilità che in quello di utilizzo.
La
retribuzione
da prendere a base per il calcolo sarà l’indennità di disponibilità per i periodi coincidenti con quelli di disponibilità e per i
periodi coincidenti con l’utilizzo la retribuzione percepita nel periodo di utilizzo lavorativo immediatamente precedente.
Sarà il somministratore che provvederà al pagamento dei contributi previdenziali e al pagamento al lavoratore del trattamento
economico dovuto. In caso di inadempimento da parte del somministratore , sarà l’utilizzatore a rispondere in solido. Durante i periodi
di disponibilità, per il lavoratore a tempo indeterminato, i contributi saranno versati per il loro effettivo ammontare in deroga alla norma
sul minimale contributivo. Circ. 41 del 13.03.2006 punto 1.2
N.B.
La ditta somministratrice è inquadrata nel
terziario
. Nel caso di somministrazione
nel settore agricolo o di lavoratori domestici
trovano applicazione i
criteri erogativi, gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori
Circ. 41 del 13.03.2006
punto 1.2
CONTRATTO DI APPALTO
art. 29 d.lgs 276/2003
Tale tipologia di contratto si riferisce ai lavoratori dipendenti dell’appaltatore ai quali non rileva la situazione della impresa committente
dell’appalto. I lavoratori hanno diritto alla indennità di malattia, a quella di
maternità
e alla TBC secondo la normale disciplina prevista
per i lavoratori dipendenti tenendo conto della categoria e della qualifica professionale di appartenenza. Circ. 41 del 13.03.2006 punto
2.2
DISTACCO
art. 29 d.lgs 276/2003
Il distacco si configura quando un datore di lavoro mette temporaneamente a disposizione di un altro soggetto l’attività di uno o più
lavoratori per eseguire un determinato lavoro.
Tali lavoratori distaccati restano a tutti gli effetti dipendenti dell’azienda d’origine, avranno diritto, quindi, alla indennità di malattia, a
quella di
maternità
e alla TBC secondo la normale disciplina prevista per i lavoratori dipendenti tenendo conto della categoria e della
qualifica professionale di appartenenza. Circ. 41 del 13.03.2006 punto 3.2
LAVORO INTERMITTENTE
artt. 33-40 d.lgs 276/2003
Con il contratto di lavoro intermittente il lavoratore si pone, a tempo determinato(senza obbligo di disponibilità) o indeterminato (con
obbligo di disponibilità), a disposizione del datore di lavoro (art.6 comma 6 d.lgs 276/2003) . Tale contratto si concretizza in due
tipologie:
1.
obbligo del lavoratore a rispondere
alla chiamata del datore di lavoro, con diritto ad una indennità per i periodi di disponibilità
obbligatoria;
2.
assenza di obbligo di disponibilità
del lavoratore , con la conseguenza che il rapporto contrattuale si instaura solo quando il
lavoratore risponde alla chiamata del datore di lavoro.
1
- Per gli eventi di malattia,
maternità
e TBC insorti durante i periodi di
disponibilità
, nel caso di
contratto con obbligo di
disponibilità
, ai fini del calcolo della indennità sarà presa a riferimento come
retribuzione
l’indennità di disponibilità, per gli eventi
insorti invece durante la fase di utilizzo, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della indennità sarà
la retribuzione
effettivamente percepita durante il periodo di effettivo utilizzo
immediatamente precedente. Gli eventi che iniziano durante il
periodo di utilizzo e si protraggono nel periodo di disponibilità e viceversa, saranno riproporzionati tenendo conto di un diverso
parametro retributivo a seconda che cadano nel periodo di prevista attività lavorativa o di disponibilità ( es. nota 1). Per quanto
riguarda il congedo parentale (come per il part time verticale) il diritto all’indennità non sussiste durante le pause contrattuali e quindi
durante i periodi di disponibilità. Circ. 41 del 13.03.2006 punto 4.2 lettera A;
2
– Per gli eventi di
malattia
insorti nel caso di contratto senza obbligo di disponibilità, le prestazioni spettano durante il periodo di
effettiva attività lavorativa e secondo la disciplina del lavoro a tempo determinato ( il diritto all’indennità si estingue al momento della
cessazione dell’attività lavorativa);. Per gli eventi di
maternità l’indennità sarà corrisposta per tutta la durata dell’evento purchè
lo stesso sia iniziato durante l’attività lavorativa o entro 60 giorni dall’ultimo lavorato. ). Il congedo parentale
va
indennizzato solo nei periodi di svolgimento dell’attività lavorativa.
La
retribuzione
da prendere a base per il calcolo sarà quella complessivamente percepita negli ultimi 12 mesi precedenti l’insorgenza
Documento generato il 24/07/2011 - Ora. 12.17
Titolo: Congedo per maternità alle lavoratrici dipendenti
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