Pagina 362 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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Qualora all'atto della presentazione della domanda sorgano dubbi in merito alla riconoscibilità della prestazione richiesta ,in quanto
l'azienda cui il lavoratore appartiene non rientra in nessuna di quelle elencate ,dovrà essere richiesta al lavoratore una
dichiarazione di
responsabilità 
rilasciata dal datore di lavoro attestante l'appartenenza dello stesso ad una delle tipologie di imprese destinatarie
dell'obbligo contributivo di cui trattasi.
INDENNITÀ DI PATERNITÀ
L’art. 28 del T.U. riconosce al padre lavoratore il diritto autonomo alla fruizione del congedo di paternità per tutta la durata del
congedo di maternità o 
per la parte residua
che sarebbe spettata alla lavoratrice madre,
in caso di morte o di grave infermità
della stessa ovvero di abbandono del figlio da parte della madre, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al
padre
circ n. 8/2003
punto 10 -
msg 8774/2007. Solo la durata del congedo di paternità è correlata alla eventuale fruizione del
congedo di maternità da parte della madre lavoratrice. In tale ipotesi, la durata del congedo di paternità è pari al periodo di astensione
obbligatoria non fruito in tutto o in parte dalla madre,
compresi quindi i periodi di astensione obbligatoria post-partum di
maggiore durata conseguenti alla flessibilità e/o al parto prematuro
.
Il padre, nel caso voglia avvalersi del congedo di paternità, dovrà produrre unitamente alla
domanda di maternità la certificazione
,
rilasciata dalla Amministrazione competente, attestante una delle predette situazioni. La certificazione potrà essere sostituita da
autocertificazione
:
dichiarazione sostitutiva di certificazione
sottoscritta dal richiedente se trattasi di dati personali e fatti
secondo l'art. 46 del DPR 45/2000 (data e luogo di nascita, stato di famiglia, nascita del figlio ecc) oppure
dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà, 
sottoscritta dal richiedente in presenza del funzionario addetto oppure sottoscritta e presentata unitamente a
copia  non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, se trattasi di dati non inclusi nell'art. 46 del DPR di cui sopra ma
che siano a diretta conoscenza dell'interessato (art. 47 DPR 445/2000).msg 8774/2007In caso di
morte dell'altro genitore
=
certificato di morte oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione;msg 8774/2007In caso di
abbandono
del figlio
con mancato
riconoscimento da parte dell'altro genitore
= il richiedente  renderà dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nel quale dovrà
attestare il mancato riconoscimento da parte dell'altro genitore e che il figlio non è affidato a terzi e è soggetto alla potestà del
richiedente;msg 8774/2007 In caso di
abbandono
del figlio
successivo al riconoscimento da parte dell'altro genitore =
il
richiedente dovrà rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e presentare copia del provvedimento del giudice attestante la
decadenza della potestà dell'altro genitore (in attesa del provvedimento sarà sufficiente presentare copia dell'istanza presentata).msg
8774/2007In caso di
affidamento esclusivo
del figlio = il richiedente dovrà presentare copia della sentenza di separazione nella quale
il giudice ha disposto l'affidamento esclusivo (ad un solo genitore) al richiedente. msg 8774/2007In caso di
grave infermità
=
certificazione medica da sottoporre all'esame del medico di Sede per la valutazione della compatibilità dell'infermità con la cura e
l'assistenza del neonato. La certificazione medica non è suscettibile ad autocertificazione. msg 8774/2007
DIRITTO AUTONOMO DEL PADRE ALLA MATERNITÀ OBBLIGATORIA
Il diritto alla indennità di maternità obbligatoria all'80% della retribuzione, si riconosce anche se la madre non è o non è stata
lavoratrice (­ordinanza n. 144 del 16/4/1987 con cui la Corte Costituzionale ha stabilito a proposito della sentenza n. 1/1987: ”in
luogo di lavoratrice madre leggasi madre, lavoratrice o meno”.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI
Tale diritto si acquisisce allorquando nell’anno di riferimento sia riscontrabile un minimo di 78 giorni lavorati ( da intendere per tali le
giornate retribuite e cioè oltre a quelle lavorate anche le festività, le ferie, i riposi ordinari e compensativi, periodi di maternità e malattia
circ. 139/1988, circ. 273/98)
INDENNITÀ DI MATERNITÀ E INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI
circ. 4/2006
Il diritto alla indennità di maternità viene conservato anche quando il congedo di maternità si collochi oltre 60 giorni dalla cessazione del
rapporto di lavoro purché la lavoratrice, all’inizio del congedo, risulti disoccupata e in
* godimento
 della indennità di disoccupazione
con requisiti ridotti. Ai fini del diritto alla indennità di maternità la
data di inizio del congedo dovrà
collocarsi nello stesso anno in cui
è stata svolta l’attività lavorativa ed entro il periodo presunto di
* godimento
della disoccupazione con Requisiti Ridotti. Il congedo di
maternità, quindi,
non potrà
 iniziare nell’anno successivo a quello di riferimento della predetta prestazione di disoccupazione con R.R. 
*
calcolo periodo di godimento indennità di disoccupazione con requisiti ridotti
:
nel caso in cui la lavoratrice abbia intrattenuto
un solo rapporto di lavoro
, le giornate indennizzabili per disoccupazione con
requisiti ridotti devono essere conteggiate a partire dal giorno immediatamente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (
includendo anche le domeniche e i giorni festivi) .
nel caso di
pluralità di rapporti di lavoro 
, le giornate indennizzabili per disoccupazione con requisiti ridotti devono essere
collocate nei  periodi di inattività riscontrati tra un rapporto di lavoro e un altro a partire dal primo giorno di inoccupazione
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro che, unitamente agli altri , ha consentito il raggiungimento delle 78 giornate
necessarie per il diritto alla indennità di disoccupazione con Requisiti Ridotti.
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO
Documento generato il 24/07/2011 - Ora. 12.17
Titolo: Congedo per maternità alle lavoratrici dipendenti
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Congedo per maternità alle lavoratrici d..
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