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LAVORATRICI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO PRIVATI
operaie , impiegate e dirigenti del settore Agricoltura;
apprendiste, operaie e impiegate dei settori Industria, Commercio e Artigianato;
detenute che lavorano;
salariate e impiegate del settore Credito, Assicurazioni e Servizi tributari appaltati, viaggiatrici e piazziste;
impiegate dipendenti da proprietari di stabili e portiere;
dipendenti da partiti politici e associazioni sindacali;
dipendenti da aziende private del gas;
dipendenti da enti di patronato;
personale dei servizi e lavoratrici assunte con contratto di formazione e lavoro dall'Ente Ferrovie dello Stato. (aspettativa sindacale
circ. n. 63 del 20/03/2000);
lavoratrici italiane - appartenenti ai settori ed alle categorie aventi diritto secondo la normativa in vigore sul territorio nazionale -
operanti all'estero, in paesi extra-comunitari con cui non sono in vigore accordi di sicurezza sociale
LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (ASU - APU)
circ. 86/1999 punto g
)
Le assenze per astensione obbligatoria dal lavoro per maternità danno diritto ad una indennità di maternità pari all’80 per cento
dell’importo dell’assegno per attività socialmente utili.  
Il riconoscimento del diritto all’indennità si riferisce esclusivamente per i periodi di 
astensione obbligatoria
e
non anche per
l’astensione facoltativa
, l’indennità
deve essere corrisposta anche alle lavoratrici che non abbiano potuto iniziare l’attività
progettuale a causa della maternità
. Pertanto tali ultime lavoratrici che si trovino, al momento dell’avvio al lavoro socialmente utile o
di pubblica utilità, nel periodo di astensione obbligatoria (sia quello previsto dall’articolo 4 che quello previsto dall’articolo 5 della legge
n. 1204/1971), hanno diritto alla indennità di maternità e anche all’inserimento nel progetto al termine del periodo di astensione.
L’indennità è erogabile per tutto il periodo di astensione obbligatoria e quindi anche nelle ipotesi in cui l’astensione stessa continui oltre
la scadenza del progetto.
L’indennità spetta anche nei casi in cui il periodo di astensione obbligatoria inizi 
entro sessanta giorni
dalla scadenza del progetto al
quale la lavoratrice abbia partecipato.
Rimane ferma l’imputazione al Fondo per l’occupazione degli oneri relativi alla indennità di maternità spettante alle lavoratrici che non
hanno un titolo autonomo al trattamento di maternità in virtù di precedenti rapporti di lavoro.
Data la stretta connessione con l’erogazione dell’assegno per L.S.U., la prestazione di maternità di cui trattasi deve essere liquidata dal
settore che cura la trattazione dell’assegno, dopo aver verificato la durata del periodo di astensione obbligatoria con il settore
competente in materia di indennità di maternità.
Ai lavoratori impegnati a tempo pieno nei L.S.U./L.P.U. competono anche i permessi orari di cui all’articolo 10 della legge n. 1204/1971
e i giorni di permesso di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992, senza che ciò comporti riduzione o sospensione dell’assegno; di
conseguenza le richieste e la relativa documentazione per fruire di tali permessi vanno inoltrate al soggetto utilizzatore.
Le assenze per infortunio o per malattia professionale che diano diritto alla corresponsione dell’indennità a carico dell’INAIL comportano
la sospensione dell’assegno L.S.U., mentre l’ANF continuerà ad essere corrisposto secondo i criteri previsti dagli articolo 14 e 15 del
D.P.R. n. 797/1955 (T.U.A.F.). Per le giornate non coperte dall’indennità erogata dall’INAIL viene corrisposto l’assegno L.S.U. Alla
cessazione dell’inabilità il lavoratore deve essere riammesso a partecipare alle attività previste dal progetto per il periodo residuo.
CERTIFICATO D'ISCRIZIONE D'URGENZA
Requisito assicurativo msg 29676/2007
Per il diritto alla indennità
di maternità
, nel caso in cui non sussista il requisito delle 51 giornate di lavoro prestate nell’anno
precedente l’evento, il requisito si va a ricercare
nell’anno in corso prima dell’inizio della astensione dal lavoro .
msg 29676/2007
L’Istituto è in condizioni di accertare (L. 608/96) il numero delle giornate in base alle quali il lavoratore ha diritto all’iscrizione negli
elenchi nominativi.
L'iscrizione d'urgenza di cui alla circolare circ. 256/1996 non è più prevista msg 29676/2007
LAVORATRICI ADDETTE AI SERVIZI DOMESTICI O FAMILIARI COLF E BADANTI
Le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari hanno titolo, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro in atto,
all'indennità di maternità qualora, nei 24 mesi precedenti la data di inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro, risultino dovuti o
versati, anche in settori diversi da quello domestico, 52 contributi settimanali ovvero 26 contributi settimanali nei 12 mesi precedenti la
data di inizio dell'astensione stessa (art. 4, 1° comma, del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).
La
retribuzione
 da prendere a base per il calcolo delle indennità sarà quella 
convenzionale
 fissata anno per anno. Per le maternità (
Documento generato il 24/07/2011 - Ora. 12.17
Titolo: Congedo per maternità alle lavoratrici dipendenti
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