la sede dove l’interessata presta il proprio lavoro;
le mansioni alle quali l’interessata è addetta;
l’assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni a rischio per la salute della lavoratrice e del nascituro al momento
della richiesta.
In presenza di interdizione anticipata ai sensi dell’art. 5, lettera a), della legge 1204/71 l’attestazione del ginecologo deve riportare
anche: il venir meno delle cause che hanno portato in precedenza al provvedimento da parte della Direzione Provinciale del lavoro,
servizio ispezione del lavoro.
Qualora non sia previsto in azienda l’obbligo di sorveglianza sanitaria e sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull’attività
svolta l’attestazione del ginecologo deve contenere, inoltre:
l’assenza di controindicazioni allo stato di gestazione riguardo alle modalità per il raggiungimento del posto di lavoro;
l’assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle mansioni svolte, dall’ambiente di lavoro e/o
dall’articolazione dell’orario di lavoro previsto;
attestazione del medico aziendale responsabile della sorveglianza sanitaria (DL 626/94) in cui sono riportate:
l’assenza di controindicazioni allo stato di gestazione riguardo alle modalità per il raggiungimento del posto di lavoro;
l’assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle mansioni svolte, dall’ambiente di lavoro e/o
dall’articolazione dell’orario di lavoro previsto;
In presenza di interdizione anticipata ai sensi dell’art. 5, lettere b) e c), della legge 1204/71 l’attestazione del medico aziendale
responsabile della sorveglianza sanitaria deve riportare anche il venir meno delle cause che hanno portato in precedenza al
provvedimento da parte della direzione provinciale del lavoro, servizio ispezione del lavoro.
Qualora non sia previsto in azienda l’obbligo di sorveglianza sanitaria: dichiarazione del datore di lavoro che in azienda o per le attività
svolte dalla lavoratrice non esiste l’obbligo di sorveglianza sanitaria sul lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626.
per le lavoratrici che partoriscono in anticipo
(parto prematuro):
domanda dell’interessata, da presentarsi entro 30 giorni dal parto, di fruire del periodo antepartum non goduto, decorsi i 3 mesi di
periodo post-partum.
per le lavoratrici dimissionarie:
non è più richiesto il provvedimento di convalida delle dimissioni da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, servizio ispezione del
lavoro. La legge, infatti, subordina espressamente alla convalida la risoluzione del rapporto di lavoro e non anche il diritto alla
indennità di maternità/paternità, alla cui corresponsione si potrà procedere indipendentemente dalla verifica della convalida suddetta.
(circ. n. 8/2003, punto 9)
per i padri lavoratori:
certificazione comprovante le situazioni di morte o di grave malattia o infermità della madre, di abbandono del figlio da parte della
stessa, di affidamento esclusivo al padre.
I DOVERI CONSEGUENTI AL PARTO
Entro 30 giorni dal parto devono essere presentati: l'attestato di parto rilasciato dalla Asl, oppure lo stato di famiglia, oppure la
dichiarazione sostitutiva da parte della richiedente da cui risultino le proprie generalità, quelle del bambino e lo stato di madre dello
stesso.
I DOVERI CONSEGUENTI ALL'ADOZIONE O AFFIDAMENTO INTERNAZIONALE
Entro 6 mesi dall’entrata del minore in Italia(fino ai 18 anni di età – circ 97/2001) deve essere presentata copia del provvedimento del
giudice italiano che confermi la validità dell’adozione o affidamento straniero
Alla fine dei 6 mesi, solo se il procedimento non è stato ancora concluso, dovrà essere presentata autocertificazione di mancata
conclusione del procedimento di "convalida" presso il giudice italiano.
N.B.:
La mancata presentazione della documentazione suddetta entro 6 mesi comporta la restituzione dell’indennità di
maternità eventualmente erogata.
INFORMAZIONI UTILI
Lavoratrici dipendenti da datori di lavoro privati;
Lavoratori socialmente utili (ASU - APU);
Certificato d'iscrizione d'urgenza;
Lavoratrici addette ai servizi domestici o familiari colf e badanti ;
Lavoratrici a domicilio ;
Lavoratrici dipendenti dalle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli Enti locali privatizzate
Documento generato il 24/07/2011 - Ora. 12.17
Titolo: Congedo per maternità alle lavoratrici dipendenti
:Informazioni
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