Pagina 358 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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anno con decreto( circ. 37/2010-punto 5)
;
per
le lavoratrici dipendenti da società o enti cooperativi anche di fatto
(DPR 602/70), la retribuzione
convenzionale
giornaliera
. Per il 2010 è pari ad € 43,79 giornaliere (circ. 37/2010punto 1);
per
i piccoli coloni e compartecipanti familiari,
salario medio
convenzionale
giornaliero (circ. 37/2010 punto 3);
per i lavoratori italiani operanti all’estero, in Paesi extracomunitari (circ. 37/2010punto 4)
per le lavoratrici dello spettacolo
LA DOMANDA
Deve essere presentata all’inizio del congedo di maternità, utilizzando il modulo già predisposto Mod/Mat Lavoratrici dipendenti , alla
sede Inps più vicina alla propria residenza o domicilio abituale, o tramite uno degli enti di patronato riconosciuti dalla legge, che
assistono gratuitamente.
Anche per le lavoratrici dello spettacolo la
domanda
 di maternità obbligatoria dovrà essere presentata sul modello Mod/Mat Lavoratrici
dipendenti .
N.B.: Una copia della domanda deve essere consegnata, qualora ricorra, al proprio datore di lavoro.
LA DOCUMENTAZIONE
Alla domanda deve essere allegato il
certificato medico di gravidanza rilasciato dai medici del servizio sanitario nazionale
(SSN) o dell’azienda ospedaliera
 prima del compimento del 7° mese, da cui risulti la data presunta del parto.(circ. 17/82­ Dlgs.
151/01 comma 1).
Sono
compresi
nella categoria dei medici del SSN i
medici curanti di medicina generale convenzionati,
pertanto i certificati medici
indicanti la data presunta del parto, redatti dai medici curanti ,devono considerarsi equivalenti ai certificati rilasciati dai medici di
struttura pubblica (SSN) (circ. n. 62 del 29.04.2010)
Nel caso di certificazione di gravidanza rilasciata da medici diversi ( medici privati o non convenzionati ,medici dipendenti da strutture
private non convenzionate con il SSN) è facoltà del datore di lavoro o dell’Inps accettare i certificati stessi ovvero richiederne la
regolarizzazione alla lavoratrice interessata. (nota 31 circ. 17/82 - Dlgs. 151/01 comma 2-circ. n. 62 del 29.04.2010).
Sono strutture convenzionate con il SSN (circ. 32/2006):
aziende ospedaliere (ospedali costituiti in azienda ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.L. 502/92), nonché istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici (art. 42 legge 833/78);
strutture ospedaliere private equiparate alle pubbliche e cioè: 
-policlinici universitari (art. 39 legge 833/78);
-istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati (art. 42 legge 833/78);
-ospedali classificati o assimilati ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 132/68 (art. 41 legge
833/78);
-istituti sanitari privati qualificati presidi USL (art. 43, 2 comma, legge 833/78 e DPC 20.10.1988);
enti di ricerca (art. 40 legge 833/78).
Ulteriore documentazione da allegare:
per le lavoratrici a domicilio:
 dichiarazione dell’azienda, o delle aziende, da cui risulti la data di riconsegna di tutte le merci e di tutto
il lavoro affidato loro, anche se non ultimato;
per le lavoratrici in astensione obbligatoria anticipata dal lavoro:
provvedimento di allontanamento dal lavoro disposto dalla
Direzione Provinciale del Lavoro, servizio ispezione del lavoro;
per le lavoratrici in astensione obbligatoria prolungata dal lavoro:
provvedimento disposto dalla Direzione Provinciale del Lavoro,
servizio ispezione del lavoro;
per le lavoratrici che hanno adottato o hanno avuto in affidamento un bambino
circ. 16/2008
:
nel caso di adozione nazionale
copia del provvedimento di adozione o di affidamento;
copia del documento rilasciato dall’autorità competente da cui risulti la data di effettivo ingresso del bambino in famiglia.
nel caso di adozione internazionale ai sensi della legge 31.12.1998, n. 476 certificato dell’ente autorizzato, da cui risulti:
l’adozione o l’affidamento da parte del Giudice straniero;
l’avvio del procedimento di "convalida" presso il Giudice italiano;
la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi.
per le lavoratrici che richiedono la flessibilità:
richiesta di avvalersi della facoltà di usufruire della flessibilità del congedo di maternità;
attestazione del
ginecologo
(medico specialista) del SSN o con esso convenzionato rilasciata nel corso del 7° mese di gravidanza;
certificazione medica rilasciata dal
medico aziendale
responsabile della sorveglianza sanitaria, rilasciata nel corso del 7° mese di
gravidanza, in cui sono riportate:
le generalità dell’interessata;
le indicazioni sul datore di lavoro;
Documento generato il 24/07/2011 - Ora. 12.17
Titolo: Congedo per maternità alle lavoratrici dipendenti
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