Pagina 357 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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L’indennità post­sanatoriale è cumulabile con il trattamento economico di maternità. Essa, infatti, e' dovuta "anche nel caso in cui
l'assistito attenda a proficuo lavoro o fruisca comunque dell'intera retribuzione", in quanto serve non a sostituire il salario perduto, ma
a rafforzare la posizione economica del lavoratore già colpito da tubercolosi, che, debilitato dalla malattia, dopo la guarigione può
vedersi costretto ad accettare un lavoro meno impegnativo ed anche retribuito in minor misura rispetto a quello che potrebbe svolgere
in condizioni normali. circ. 139/82 parte II punto 15 - circ. 17/82 punto 10 lettera B
INCUMULABILITÀ
 Malattie insorte dopo il congedo di maternità o parentale : 
perle malattie, debitamente notificate e documentate, insorte dopo
il congedo parentale o di maternità, senza la ripresa dell’attività lavorativa, il periodo di protezione assicurativa (60 giorni o 2 mesi)
decorre dal giorno successivo alla fine del congedo parentale o di maternità configurabile come sospensione del rapporto di lavoro
(circ. 136/2003, punto7 e circ. 8/2003, punto 5). (conservazione del diritto)
Maternità e Mobilità
 : per i periodi  di  astensione obbligatoria successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità di 
mobilità  già  concessa  dovrà  essere sospesa   ed  eventualmente  ripristinata  al termine  della   astensione. I periodi di
astensione obbligatoria per  maternità  non modificano i limiti di durata della indennità di mobilità ma soltanto quelli di iscrizione nelle
relative liste. La lavoratrice che si trovi   in  astensione  obbligatoria  per  maternità, qualora rifiuti un'offerta di lavoro o di impiego
ovvero l'avviamento a corsi di formazione, non deve essere cancellata dalle liste di mobilità contrariamente  a  quanto  previsto 
dall'art. 9 della legge n. 223.
LA RETRIBUZIONE GIORNALIERA
La retribuzione ,da prendere a base per il calcolo dell’indennità, è quella:
del mese precedente la data di inizio della maternità per le 
lavoratrici occupate
dipendenti non agricole, agricole a tempo
indeterminato, dello spettacolo e socie di cooperative;
del mese precedente la data di abbandono del lavoro per le
lavoratrici disoccupate o sospese
del settore non agricolo, agricolo a
tempo indeterminato, socie dipendenti di cooperative e dello spettacolo;
La dichiarazione dei dati salariali da parte dei datori di lavoro (su mod. ind. mal. 1 e mod. ind. mal. 2) ai fini del calcolo
della indennità è stata abolita. Il pagamento diretto della indennità è effettuato utilizzando le informazioni integrate
contenute nella denuncie retributive mensili (e-mens)
circ. 94/2009, circ. 30/2010
La retribuzione da prendere a base per la determinazione dell'indennità di maternità a favore della lavoratrice sospesa ed in
godimento
della integrazione salariale straordinaria
e' costituito dalla retribuzione media globale giornaliera che una lavoratrice
della stessa categoria, che abbia continuato a svolgere regolarmente la prestazione lavorativa, ha percepito nel periodo di paga
scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'astensione obbligatoria dal lavoro per
maternità. Circ. 152/1990.
La retribuzione da prendere a base per la determinazione dell'indennità di maternità in caso di conversione a tempo pieno del
contratto di lavoro part­time è quella prevista per l'attività lavorativa a tempo pieno che la lavoratrice avrebbe svolto se non avesse
dovuto astenersi per maternità anziché la retribuzione del periodo di paga precedente l'inizio del congedo (msg. 11635 del
13/04/2006)
Nel caso di
sciopero
 la retribuzione media globale giornaliera si determina, ai fini del calcolo della misura dell'indennità giornaliera di
maternità, dividendo la retribuzione complessiva  effettivamente percepita dalla lavoratrice nel periodo di paga preso a riferimento
per il numero di giorni lavorati o, comunque retribuiti circ. 134402/1983.
Nel caso di
lavoratrice saltuaria
 la retribuzione da prendere a base per il calcolo sarà computata dividendo quanto percepito dal
lavoratore nel periodo da considerare non per il numero delle giornate lavorate o retribuite bensì per il numero di giornate feriali
(ovvero di calendario, se impiegati) cadenti nel periodo stesso.
Nel caso in cui la lavoratrice e il datore di lavoro abbiano concordato
la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
parziale a tempo pieno
 per un periodo in parte coincidente con quello del congedo di maternità, 
la retribuzione
da prendere a
base per il calcolo della indennità non sarà quella del periodo di paga precedente l’inizio del congedo ma quella dovuta per l’attività
lavorativa a tempo pieno che la lavoratrice avrebbe svolto se non avesse dovuto astenersi obbligatoriamente dal lavoro. Msg 11635
del 13.04.2006.
per le
lavoratrici agricole a tempo determinato
, a decorrere dagli eventi indennizzabili relativi a periodi di paga inclusi nell'anno
2006, la retribuzione da prendere a base per il calcolo delle prestazioni a sostegno del reddito  è quella contrattuale. La retribuzione
da prendere in considerazione alla base del calcolo sarà quindi la più alta tra quella stabilita dai 
contratti collettivi nazionali
e
quella stabilita degli
accordi collettivi o contratti individuali
. (articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n.
389/1989) - Circ. 58/2006 -.
per le
lavoratrici dello spettacolo
la
retribuzione
 da prendere a base per il calcolo della indennità è la retribuzione media
giornaliera del mese immediatamente precedente (entro il massimale di euro 67,14) l’inizio del congedo di maternità msg.
4721/1998, nel caso in cui nel mese precedente l’inizio del congedo non sia stato svolto l’intero periodo lavorativo mensile si
dividerà l’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo retributivo di riferimento per il numero dei giorni lavorati o
retribuiti risultanti dal periodo stesso. circ. 60/2002.Se nel mese precedente non è stata svolta alcuna prestazione lavorativa, la
retribuzione da prendere a base per il calcolo dovrà essere quella del mese ancora precedente e qualora anche quest’ultima manchi,
quella in cui inizia il congedo di maternità o in cui è rinvenibile una prestazione di lavoro dante titolo alla indennità circ. 60/2002.
Le retribuzioni convenzionali giornaliere
( circ. 58/2004 - circ. 59/2005 - circ.51/2006- circ.77/2007- circ.48/2008- circ.36/2009-
circ. 37/2010)
Le retribuzioni ,da prendere a base per il calcolo dell’indennità, sono :
per le
colf e badanti,
la retribuzione media
convenzionale
giornaliera delle ultime 52 o 26 settimane di lavoro stabilita anno per
Documento generato il 24/07/2011 - Ora. 12.17
Titolo: Congedo per maternità alle lavoratrici dipendenti
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