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categoria, che abbia continuato a svolgere regolarmente la prestazione lavorativa, ha percepito nel periodo di paga scaduto ed
immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità. Circ.
152/1990
MATERNITÀ E DISOCCUPAZIONE ORDINARIA E SPECIALE
L'indennità di maternità è incompatibile e quindi
prevale sul trattamento di disoccupazione sia ordinario che speciale
: detto
trattamento non è dovuto durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro circ. 17/82, punto 10 lettera C.
MATERNITÀ E DISOCCUPAZIONE REQUISITI RIDOTTI
circ. 4/2006
Il diritto alla indennità di maternità viene conservato anche quando il congedo di maternità si collochi oltre 60 giorni dalla cessazione del
rapporto di lavoro purché la lavoratrice, all’inizio del congedo, risulti disoccupata e in
godimento *
 dell' indennità di disoccupazione
con
requisiti ridotti
. Ai fini del diritto alla indennità di maternità la
data di inizio del congedo dovrà
collocarsi nello stesso anno in
cui è stata svolta l’attività lavorativa ed entro il periodo presunto di
godimento *
della disoccupazione con Requisiti Ridotti. Il
congedo di maternità, quindi,
non potrà
 iniziare nell’anno successivo a quello di riferimento della predetta prestazione di
disoccupazione con Requisiti Ridotti.
* calcolo periodo di godimento indennità di disoccupazione con requisiti ridotti
:
nel caso in cui la lavoratrice abbia intrattenuto un solo rapporto di lavoro, le giornate indennizzabili per disoccupazione con requisiti
ridotti devono essere conteggiate a partire dal giorno immediatamente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (
includendo anche le domeniche e i giorni festivi) .
nel caso di pluralità di rapporti di lavoro , le giornate indennizzabili per disoccupazione con requisiti ridotti devono essere collocate
nei  periodi di inattività riscontrati tra un rapporto di lavoro e un altro a partire dal primo giorno di inoccupazione successivo alla
cessazione del rapporto di lavoro che, unitamente agli altri , ha consentito il raggiungimento delle 78 giornate necessarie per il
diritto alla indennità di disoccupazione con Requisiti Ridotti.
MATERNITÀ E MOBILITÀ
Alle lavoratrici che stanno fruendo dell'indennità di mobilità, per i periodi  di  astensione obbligatoria successivi alla risoluzione del
rapporto di lavoro, spetta l’indennità di maternità. 
A tali lavoratrici l'indennità di  mobilità  già  concessa  dovrà  essere sospesa  ed  eventualmente  ripristinata  al termine  della  
astensione. I periodi di astensione obbligatoria per  maternità  non modificano i limiti di durata della indennità di mobilità ma soltanto
quelli di iscrizione nelle relative liste. La lavoratrice che si trovi   in  astensione  obbligatoria  per  maternità,  qualora rifiuti un'offerta di
lavoro o di impiego ovvero l'avviamento a corsi di formazione, non deve essere cancellata dalle liste di mobilità contrariamente  a 
quanto  previsto  dall'art. 9 della legge n. 223. Circ. 150/1993 – Dl 148/93 art. 6, commi 3,4 e 5
MATERNITÀ E CONGEDO MATRIMONIALE
L’indennità di maternità è incumulabile con l’assegno per congedo matrimoniale
naturalmente per le giornate di erogazione
dell'assegno stesso a carico dell’INPS;
L'indennità di
malattia e di maternità non 
debbono essere corrisposte per i periodi di erogazione
dell'assegno per congedo matrimoniale
a carico dell'INPS o di erogazione di analoghi trattamenti retributivi eventualmente a carico
del datore di lavoro. Circ. 248/92
MATERNITÀ E SUSSIDIO PER LSU (ASU – APU)
Le assenze per astensione obbligatoria dal lavoro per maternità danno diritto ad una indennità di maternità pari all’80 per cento
dell’importo dell’assegno per attività socialmente utili. circ. 86/1999 punto g
)
MATERNITÀ E RETRIBUZIONE
L’indennità di maternità è incumulabile con trattamenti retributivi a carico del datore di lavoro (
spetta la retribuzione
). Circ. 248/92
MATERNITÀ E CONGEDO STRAORDINARIO
L’indennità di maternità o di malattia è riconoscibile solo se
non
 sono trascorsi più di 60 giorni dall’inizio della fruizione del congedo
straordinario (quindi, in linea di massima coincidente con l’ultima prestazione lavorativa). In tal caso si interrompe il congedo
straordinario e si avrà diritto alla indennità di maternità. La possibilità di godimento, in momento successivo, del residuo del congedo
straordinario suddetto, è subordinata alla presentazione di nuova domanda. Circ. 64/2001
FLESSIBILITÀ E CONGEDO STRAORDINARIO
Documento generato il 24/07/2011 - Ora. 12.17
Titolo: Congedo per maternità alle lavoratrici dipendenti
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