Part-Time Verticale
(Circ. 87/1999) circ. 41/2006 punto 6.2
l’indennità di maternità spetta
per tutto il periodo di maternità, compreso quello rientrante nella pausa lavorativa,
quando
l’astensione obbligatoria inizia nel corso di una fase lavorativa;
l’indennità di maternità spetta
per tutto il periodo di maternità, compreso quello rientrante nella pausa lavorativa,
quando
l’astensione obbligatoria inizia entro 60 giorni dall’ultimo giorno lavorato;
l’indennità di maternità spetta
per le sole giornate di astensione incluse nei periodi di prevista ripresa lavorativa (non va
corrisposta,quindi, per le giornate comprese nella pausa contrattuale),
quando
l’astensione obbligatoria inizia oltre 60
giorni dall’ultimo giorno lavorato.
Nel caso in cui la lavoratrice e il datore di lavoro abbiano concordato la
trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo parziale a
tempo pieno per un periodo in parte coincidente con quello del congedo di maternità,
la retribuzione
da prendere a base per il calcolo
della indennità non sarà quella del periodo di paga precedente l’inizio del congedo ma quella dovuta per l’attività lavorativa a tempo
pieno che la lavoratrice avrebbe svolto se non avesse dovuto astenersi obbligatoriamente dal lavoro. Msg 11635 del 13.04.2006
Lavoratrice saltuaria
circ. 182/97 punto 2
La lavoratrice saltuaria si colloca in quelle fattispecie contrattuali caratterizzate da prestazioni lavorative abitualmente prestate in
maniera del tutto episodica, che non risultano, perciò, predeterminate nella loro effettuazione. Per tali fattispecie la
retribuzione
da
prendere a base per il calcolo, sarà computata dividendo quanto percepito dal lavoratore nel periodo da considerare non per il numero
delle giornate lavorate o retribuite bensì per il numero di giornate feriali (ovvero di calendario, se impiegati) cadenti nel periodo stesso.
Lavoratrice dello spettacolo (saltuaria a termine o a prestazione)
Per tale lavoratrice l’indennità di maternità non è subordinata a particolari requisiti contributivi o di anzianità circ. 254/1994, la
retribuzione
da prendere a base per il calcolo della indennità è la retribuzione media giornaliera del mese immediatamente precedente
(entro il massimale di euro 67,14) l’inizio del congedo di maternità msg. 4721/1998, nel caso in cui nel mese precedente l’inizio del
congedo non sia stato svolto l’intero periodo lavorativo mensile si dividerà l’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel
periodo retributivo di riferimento per il numero dei giorni lavorati o retribuiti risultanti dal periodo stesso. circ. 60/2002.Se nel mese
precedente non è stata svolta alcuna prestazione lavorativa, la retribuzione da prendere a base per il calcolo dovrà essere quella del
mese ancora precedente e qualora anche quest’ultima manchi, quella in cui inizia il congedo di maternità o in cui è rinvenibile una
prestazione di lavoro dante titolo alla indennità circ. 60/2002.
La
domanda
di maternità obbligatoria dovrà essere presentata sul modello Mod/Mat Lavoratrici dipendenti circ. 60/2002 msg 20584
del 20/07/2006.
Lavoratrice intermittente
circ. 41/2006
LE MODALITÀ DI PAGAMENTO
L'indennità
viene anticipata
, generalmente, dal datore di lavoro
per conto dell'Inps
.
Ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato
operai agricoli e ai florovivaisti a tempo indeterminato, agli addetti ai lavoro di
sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria a tempo indeterminato, ai dipendenti da cooperative e da consorzi
agricoli, ai dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario
a decorrere dalle dichiarazioni trimestrali (DMAG-
Unico) di competenza del II trimestre 2007(scadenza 31 luglio 2007) quindi dal
1.10.2007
, il pagamento
della maternità
avverrà con
il metodo del
conguaglio
. circ. 81/2007 - msg 14346/2007- circ. 118/2007
N.B.:
Nel caso la Direzione Provinciale del Lavoro comunichi all'Inps la mancata anticipazione dell'indennità da parte del datore di lavoro,
si procederà al pagamento diretto delle somme non percepite dalle lavoratrici qualora le stesse si rivolgano all'Inps per il pagamento
diretto, una volta esperiti i controlli previsti (msg. 5486 del 21/02/2006).
Viene pagata, invece,
direttamente dall'Inps
:
alle lavoratrici stagionali;
alle lavoratrici disoccupate o sospese dal lavoro da non oltre 60 giorni che non fruiscono del trattamento di integrazione salariale;
alle lavoratrici disoccupate o sospese dal lavoro da oltre 60 giorni che fruiscono, all’inizio della maternità, dell’indennità di
disoccupazione, di mobilità o di integrazione salariale con pagamento diretto da parte dell’Inps;
alle lavoratrici agricole dipendenti (
facoltativamente se a tempo indeterminato -
circ. 118/2007);
piccoli coloni e compartecipanti familiari;
alle colf e alle badanti;
alle lavoratrici dello spettacolo con contratto a termine o a prestazione o a giornata, ecc. - circ 119/1980 punto 3 -
La dichiarazione dei dati salariali da parte dei datori di lavoro (su mod. ind. mal. 1 e mod. ind. mal. 2) ai fini del calcolo
della indennità è stata abolita. Il pagamento diretto della indennità è effettuato utilizzando le informazioni integrate
contenute nella denuncie retributive mensili (e-mens)
circ. 94/2009
MODALITÀ DEL PAGAMENTO DIRETTO
Nei casi di pagamento diretto l’interessato deve inoltrare all’Inps espressa richiesta indicando una delle seguenti modalità:
bonifico bancario o postale;
allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP,previo accertamento dell’identità del
Documento generato il 24/07/2011 - Ora. 12.17
Titolo: Congedo per maternità alle lavoratrici dipendenti
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