Pagina 351 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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nel caso di adozione nazionale,
 l’indennità spetta per 
i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia
+ il
giorno
di ingresso stesso per i periodi di
effettiva astensione
dal lavoro, anche nell’ipotesi in cui l’adottato raggiunga la maggiore
età durante il congedo . punto 1.1;
nel caso di adozione internazionale
, l’indennità spetta per 
i 5 mesi successivi all’ingresso in Italia del minore + il giorno
dell’ingresso stesso, per i periodi di 
effettiva astensione
dal lavoro. Tale ingresso risulterà dalla autorizzazione rilasciata dalla
Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Fermo restando la durata massima di
5
mesi e 1 giorno
, il congedo può essere fruito anche 
parzialmente e frazionato
,
prima dell’ingresso in Italia
del minore. Il
periodo non fruito antecedentemente all’ingresso in Italia
può
essere fruito, anche frazionato,
entro i 5 mesi dal giorno
successivo all’ingresso in Italia
 del minore. Per la fruizione dei congedi e dell’indennità è necessaria 
l’astensione dal lavoro
. La
lavoratrice per i
periodi di permanenza all’estero può 
avvalersi anche
di periodi di congedo né indennizzati né retribuiti.
punto 1.2
Quanto detto trova applicazione anche nei casi in cui, al momento dell’ingresso del minore in Italia, lo stesso si trovi in
affidamento
preadottivo.
Indennità di paternità ­ adozione e affidamento
Circ. 16/2008
Spetta al lavoratore subordinato per tutta la durata (
5 mesi più 1 giorno
) del congedo di maternità o per la parte residua qualora si
verifichi:
decesso o grave infermità della madre
abbandono
affidamento esclusivo
in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che vi rinunci anche parzialmente.
Al padre richiedente il congedo di paternità 
spetta alle stesse condizioni previste per la madre. Circ. 16/2008
Indennità di maternità e affidamento
Circ. 16/2008
La lavoratrice che prende in
affidamento ( NON preadottivo)
un minore ha diritto,
nei 5 mesi successivi alla data di affidamento
del minore,
a un periodo di astensione dal lavoro pari a
3 mesi.
Tale congedo, nei 5 mesi successivi all'affidamento, può essere fruito
in modo
frazionato o continuativo . punto 1.3
Congedo di paternità in caso di adozione o affidamento
Circ. 16/2008
punto 2
Il congedo di maternità può essere riconosciuto anche nell’ipotesi di 
collocamento temporaneo
 del minore in famiglia (è da escludere
nel caso in cui il collocamento temporaneo avvenga in una comunità di tipo familiare) con le stesse modalità dell’adozione o
affidamento. Msg n. 5748 del 23.02.2006
N.B. Qualora la lavoratrice fruisca del congedo in occasione del
collocamento temporaneo in famiglia
, per lo
stesso minore non
potrà
avvalersi di un ulteriore periodo in caso di successivo affidamento preadottivo o adozione. Msg n. 5748 del 23.02.2006
LE GIORNATE INDENNIZZABILI
L'indennità giornaliera di maternità spetta per tutte le giornate indennizzabili comprese nel periodo di assenza obbligatoria.
Alle operaie (comprese le apprendiste e le agricole
) l'indennità spetta per le giornate feriali (con esclusione delle domeniche e delle
festività) incluse nel periodo di astensione.
Alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari
 l'indennità di maternità per astensione obbligatoria spetta con gli stessi
criteri previsti per le operaie (art. 4 D.P.R. 31 dicembre …….)
Alle impiegate
 l'indennità spetta per tutte le giornate incluse nel periodo di astensione 
con esclusione
 delle festività nazionali e
infrasettimanali cadenti di domenica.
La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui ha sede l'azienda non deve essere indennizzata qualora l'azienda sia tenuta, per
legge o per contratto, ad erogare per la stessa giornata la normale retribuzione.
Nei casi in cui, per effetto dello
stato di disoccupazione o di sospensione dal lavoro
, le lavoratrici di cui sopra (impiegate, operaie e
apprendiste) non ricevono, per legge o per contratto, alcun trattamento economico per le festività nazionali e infrasettimanali
comprese nel periodo di' maternità, l'indennità è dovuta anche per le predette festività.
Nel caso
di prestazioni lavorative limitate ad alcuni giorni della settimana
, l'indennità spetta solo per le giornate che sarebbero
state retribuite se la dipendente non fosse stata assente
IL CALCOLO DELL'INDENNITÀ
La misura dell’indennità è pari all'
80% della retribuzione giornaliera
per le giornate indennizzabili comprese nel periodo di
astensione obbligatoria.
LE PARTICOLARITÀ
Documento generato il 24/07/2011 - Ora. 12.17
Titolo: Congedo per maternità alle lavoratrici dipendenti
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