certificazione medica rilasciata dal
medico aziendale
responsabile della sorveglianza sanitaria, rilasciata nel corso del 7° mese di
gravidanza, in cui sono riportate:
le generalità dell’interessata;
le indicazioni sul datore di lavoro;
la sede dove l’interessata presta il proprio lavoro;
le mansioni alle quali l’interessata è addetta;
in mancanza del medico aziendale dichiarazione del
datore di lavoro
da cui risulta che in azienda o per le attività svolte dalla
lavoratrice interessata non esiste l'obbligo di sorveglianza sanitaria sul lavoro
Interruzione flessibilità
circ. 152/2000 6° e 7° capoverso
La flessibilità può essere interrotta
su istanza
della lavoratrice o
per malattia.
Flessibilità e malattia
circ. 152/2000 6° e 7° capoverso
Il periodo di flessibilità anche se già accordato, si interrompe con l'insorgere di un periodo di malattia in quanto ogni malattia
intervenuta in quel periodo comporta un rischio per la salute della lavoratrice e del nascituro.
Il differimento successivo al parto consisterà nelle giornate di astensione obbligatoria ante partum non godute che sono state oggetto
di flessibilità (cioè quelle di effettiva prestazione di attività lavorativa comprese le festività)
Flessibilità e congedo parentale per altro figlio
circ. 8/2003 punto 4
Si precisa, infine, che la domanda della lavoratrice che, pur essendo stata autorizzata alla flessibilità, e, quindi, allo svolgimento di
attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza, chiede di fruire in questo stesso mese del
congedo parentale
per un altro
figlio,
può essere accolta
.
Può essere accolta
anche la richiesta di
ferie
. In ogni caso, il congedo di maternità spetterà alla suddetta
lavoratrice per tutta la sua prevista durata complessiva.
INTERDIZIONE DAL LAVORO (ISPETTORATO)
Interdizione anticipata
circ. 396/1982 parte 2° par. 5 circ. 72/1989 – circ. 247/96– circ. 45/2000 – msg n. 343/2003 circ
50/2005
La Direzione provinciale del lavoro sezione Ispettorato può disporre , sulla base di accertamento medico,
l'inizio anticipato
dell'interdizione
obbligatoria all’80% della retribuzione quando:
la gestazione sia caratterizzata da gravi complicanze o possa aggravare preesistenti forme morbose;
lettera a
( "nel caso di
gravi complicanze della gravidanza e di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di
gravidanza”, riguardano esclusivamente le condizioni fisiche riferite alla gravidanza, condizioni fisiche che impedirebbero lo
svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, anche di quella che potrebbe essere nuovamente intrapresa dalla lavoratrice);
le condizioni di lavoro o ambientali appaiano pregiudizievoli alla salute della gestante o della creatura;
lettera b
(“quando le
condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino” sono strettamente connesse
al tipo di attività lavorativa svolta al momento della richiesta)
la gestante sia addetta al trasporto e al sollevamento di pesi o a lavori pericolosi, faticosi e insalubri e non possa essere spostata
ad altre mansioni
lettera c
(“quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli
artt. 7 e 12”), del comma 2 dell’art. 17 del T.U., nonché le interdizioni prorogate ai sensi dell’art. 6 dello stesso decreto, sono
strettamente connesse al tipo di attività lavorativa svolta al momento della richiesta.
Interdizione posticipata
circ. 396/1982 parte 2° par. 5 circ. 72/1989 – circ. 247/96– circ. 45/2000 – msg n. 343/2003 circ
50/2005
La Direzione provinciale del lavoro sezione Ispettorato può disporre , sulla base di accertamento medico, il posticipo dell'astensione per
il periodo compreso tra la fine del terzo e la fine del settimo mese dopo il parto. circ. 72/1989 all'80% della retribuzione.
Ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione economica di maternità,
non dovranno essere indennizzati dopo la cessazione
del rapporto di lavoro
i periodi di interdizione (anticipata e/o prorogata) riconosciuti dalle Direzioni provinciali del lavoro ai sensi delle
lett. b e c dell’
art. 17 del D. Lgs. 151/2001 , senza che le Direzioni stesse fossero a conoscenza di una successiva cessazione del
rapporto di lavoro, richiedendo quindi, se del caso, alle Direzioni suddette la rettifica dei provvedimenti emessi prima di conoscere la
cessazione del contratto. circ 50/2005
Se l’interdizione anticipata di cui alla
lettera a), comma 2, dell’
art. 17 del D.Lgs. 151/2001 viene concessa con vari provvedimenti e
con soluzione di continuità tra l’uno e l’altro,
l’indennità di maternità non è erogabile
qualora siano trascorsi più di 60 giorni tra la
sospensione o cessazione del rapporto di lavoro e i provvedimenti stessi. circ 50/2005
ADOZIONE, AFFIDAMENTO O COLLOCAMENTO TEMPORANEO IN FAMIGLIA
Adozione o affidamento
Circ. 16/2008
Per gli
ingressi
in famiglia avvenuti
nell'anno 2007
, potranno essere indennizzati i periodi di effettiva astensione dal lavoro ricadenti
nell'anno 2008 purché fruiti entro i 5 mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.
Gli eventuali periodi di astensione fruiti a titolo di
ferie, congedo parentale ecc
. nei 5 mesi decorrenti dall'ingresso in Italia del
minore, potranno essere commutati su domanda, in congedo di maternità e indennizzati.
I periodi di permanenza all'estero, ricadenti nell'anno 2007, non potranno essere indennizzati anche se si riferiscono ad ingressi in
Italia avvenuti nel 2008.
Indennità di maternità e adozione
Circ. 16/2008
Documento generato il 24/07/2011 - Ora. 12.17
Titolo: Congedo per maternità alle lavoratrici dipendenti
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