Ferie e malattia
Le ferie possono essere sospese in caso di malattia, con le modalità e le forme stabilite
dalla contrattazione collettiva, dal momento che lo stato di malattia insorto durante le ferie
può impedire il reintegro delle energie psicofisiche nel periodo destinato al riposo.
Soltanto le malattie che effettivamente impediscono il riposo e il recupero delle energie
psico-fisiche cui le ferie sono finalizzate ne interrompono il decorso
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. Sono state
considerate illegittime le clausole contrattuali collettive che ammettono la sospensione
delle ferie solo in caso di ricovero ospedaliero
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o solo se la durata della malattia è
superiore ad un determinato numero di giorni
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. Il lavoratore è tenuto in ogni caso a
comunicare tempestivamente all’azienda lo stato morboso sopravvenuto durante le ferie,
inoltrando il certificato medico e segnalando il domicilio feriale: ciò al fine di permettere al
datore di lavoro di controllare, nelle forme di legge, la malattia e l’eventuale incompatibilità
della stessa con le ferie e la loro funzione. Se il lavoratore si sottrae dolosamente o
colposamente al controllo medico, gli è preclusa la possibilità di considerare la malattia
come legittima causa sospensiva delle sue ferie. Nel caso che il dipendente chieda di
imputare a ferie un’assenza dal lavoro dovuta in realtà a malattia, al fine di evitare il
superamento del periodo di comporto, il datore di lavoro è tenuto a tenere in debita
considerazione l’interesse del lavoratore al posto di lavoro; è comunque necessaria una
specifica richiesta in tal senso da parte del lavoratore.
Il decorso del periodo di ferie è sospeso in caso di malattia del bambino fino agli 8 anni di
età dello stesso, purché la malattia venga certificata da un medico specialista e
tempestivamente comunicata.
Retribuzione delle ferie godute
Il lavoratore durante il periodo di fruizione delle ferie ha diritto alla retribuzione. La
contrattazione collettiva determina gli elementi che compongono la retribuzione durante il
periodo feriale
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: in genere gli elementi ricorrenti e quelli tipici della retribuzione (indennità
di contingenza, superminimi individuali e collettivi, scatti di anzianità, l’assegno per il
nucleo familiare ecc). Non sono ricompresi i compensi di natura occasionale, mentre la
retribuzione per lavoro notturno lo è solo in caso di specifica previsione da parte della
contrattazione collettiva, non essendo sufficiente l’accertamento della sistematicità delle
prestazioni notturne
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. La Cassazione ha stabilito che la mancata inclusione di tutte le voci
retributive nel compenso per ferie non contrasta con i precetti dell’art. 36 della
Costituzione circa la giusta retribuzione; non sussistendo nell’ordinamento un concetto di
retribuzione onnicomprensiva cui sempre far riferimento, spetta alle fonti collettive di
indicare i criteri di quantificazione dei vari istituti retributivi (straordinari, tredicesima
mensilità, retribuzione feriale ecc.) nel rispetto della garanzia di un trattamento
“sufficiente”: del quale il giudice di merito può sempre controllare la congruità in rapporto a
quanto previsto dall’art. 36 della Costituzione
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.
Ferie non godute
L’art. 10 del dlgs. 66/03 stabilisce che al lavoratore è riconosciuta la possibilità di
monetizzare i periodi di ferie non goduti che residuino una volta avvenuta l’effettiva
fruizione delle 4 settimane, i periodi residui al momento della cessazione del rapporto di
lavoro ed i periodi maturati e non goduti alla data del 29 aprile 2003, data di entrata in
vigore del dlgs. 66/03.
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Cassaz., 11.6.1999, n. 5772;
15
Cassaz. 19.2.1998, n. 1741;
16
Cassaz. 14.12.2000, n. 15768;
17
Cassaz., 7.04.2003, n. 5408;
18
Cassaz., 11.10.2003, n. 15251;
19
Cassaz., 2.02.2004, n. 1823;