procedura prevista dalla legge 689/1981, fermo restando il diritto del lavoratore al
risarcimento del danno subito
7
.
Anche in tema di durata del periodo di ferie è fatta salva l’autonomia negoziale dei contratti
collettivi, sempre che stabiliscano condizioni di miglior favore per i lavoratori, cioè periodi
di ferie di durata maggiore rispetto a quanto previsto dalla legge.
Le ferie annuali sono fruibili contemporaneamente dalla totalità dei lavoratori, nei casi di
sospensione anche solo parziale dell’attività produttiva, oppure individualmente dal singolo
lavoratore. Gli usi o le regolamentazioni aziendali stabiliscono il termine entro cui devono
essere fruite le ferie individuali (salvo il limite imposto dal dlgs. 217/04); è possibile anche
programmare e fruire in anticipo le ferie non ancora maturate.
I contratti collettivi in genere prevedono che sui periodi di ferie collettive debba procedersi
ad una consultazione con le rappresentanze dei lavoratori. Il datore di lavoro in mancanza
di accordi con le rappresentanze aziendali deve comunicare ai lavoratori il periodo stabilito
per le ferie, tenuto conto delle esigenze aziendali e dell'interesse dei lavoratori.
L’eventuale inerzia del datore di lavoro al riguardo, non autorizza iniziative unilaterali da
parte del lavoratore, che non può comunque assentarsi arbitrariamente, adducendo come
giustificazione il godimento delle ferie. Se il lavoratore si assenta per ferie per propria
unilaterale decisione e senza consenso del datore di lavoro
8
, come pure in caso di
ritardato e ingiustificato rientro dalle ferie, è passibile di sanzione disciplinare e nei casi più
gravi anche del licenziamento
9
.
Il datore di lavoro non ha, in forza dell’art. 2109 c.c., un potere assolutamente
discrezionale nell’individuazione del periodo di godimento delle ferie del lavoratore,
avendo l’obbligo - secondo il principio di buona fede che presiede all’esecuzione dei
contratto (1375 c.c.) - di contemperare gli interessi delle maestranze con le esigenze
dell’impresa, in modo da evitare soluzioni troppo penalizzanti per i lavoratori
10
. La
determinazione unilaterale delle modalità di fruizione del periodo di ferie dovrà quindi
essere condotta “in buona fede” e le relative comunicazioni dovranno essere effettuate ai
lavoratori con un preavviso idoneo a consentire loro e alle loro famiglie l’organizzazione
del periodo di ferie
11
.
Al datore di lavoro è riconosciuta la possibilità di modificare il periodo di godimento delle
ferie già fissato e comunicato, in seguito all’avvenuta riconsiderazione - per circostanze
sopravvenute - delle esigenze aziendali. La modifica deve essere comunicata con
preavviso al lavoratore che può tempestivamente sollevare eventuali obiezioni in
proposito
12
.
Nei contratti collettivi nazionali di lavoro è spesso prevista la possibilità (ma la previsione
non ne è condizione indispensabile) che il datore di lavoro richiami in servizio il lavoratore
in ferie, in presenza di gravi ed eccezionali esigenze di servizio, rimborsandogli le spese di
viaggio sostenute e ogni altro onere connesso e comunque consentendogli il
completamento della fruizione del periodo di ferie interrotto appena possibile.
Il lavoratore che rifiuta irragionevolmente qualsiasi offerta del datore di lavoro in merito al
godimento effettivo delle ferie perde ogni diritto di natura risarcitoria, sia in termini
monetari che in termini di ferie aggiuntive
13
.
7
Il Sole 24 ore, 1.09.2004, pag. 21;
8
Cassaz., 10.01.1994, n. 105;
9
Cassaz. 27.10.1983, n. 6357;
10
Cassaz., 24.10.2000, n. 13980;
11
Trib. Milano, 7.02.2003, in Orient. Giur. Lav., 2003, I, 112;
12
Cassaz., 11.02.2000, n. 1557;
13
Cassaz., 15.02.2003, n. 2326;