Pagina 312 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

A fronte delle ferie non godute il lavoratore ha diritto ad un’indennità (sostitutiva),
comprensiva degli stessi elementi che concorrono a formare la retribuzione che sarebbe
stata erogata in caso di godimento delle ferie e da calcolarsi, a seconda dei casi, in
riferimento alla retribuzione in atto nel periodo di mancato godimento delle ferie, a quella in
vigore la momento del pagamento o a quella in atto al momento della cessazione del
rapporto.
L’orientamento giurisprudenziale circa la natura dell’indennità per ferie non godute non è
univoco. Una parte della giurisprudenza ne sostiene il carattere retributivo, in quanto il
mancato godimento delle ferie comporta la prestazione di attività lavorativa
contrattualmente non dovuta ed irreversibilmente prestata. Poiché il datore di lavoro non
può restituire l’indebita prestazione ricevuta egli è obbligato, in base agli articoli 1463 e
2037 c.c., al pagamento di una somma, corrispondente alla retribuzione, quale maggior
compenso dell'attività lavorativa prestata in un periodo che era invece destinato al
riposo
20
. In quest’interpretazione non è rilevante né la responsabilità del datore di lavoro
per il mancato godimento del riposo, né l’autonoma scelta del lavoratore di non riposarsi.
Secondo questa prospettiva l’indennità per ferie non godute rientra nell’imponibile
contributivo previdenziale.
Un altro orientamento nega al compenso per ferie non godute la natura retributiva (cioè
corrispettiva di una prestazione di lavoro comunque resa) e sostiene che si tratti di un
indennizzo, un risarcimento di un danno subito dal lavoratore
21
: danno costituito dalla
lesione del suo diritto al godimento delle ferie, in termini di perdita di “cura” personale
(energie psico-fisiche e tempo libero) familiare e sociale. Se si accetta questa seconda
prospettiva l’indennità non è assoggettata a contributi previdenziali.
In materia l’orientamento dell’INPS - ribadito di recente (messaggio n. 79 del 27/6/2003 e
n. 118 del 8.10.2003) - è che continua a sussistere l’obbligo di adempiere all’obbligazione
contributiva sulle ferie non godute (e non pagate) come già previsto con le circolari n.
186/1999 e n. 15/2002; nel caso in cui il datore di lavoro non metta il lavoratore nelle
condizioni di fruire delle 4 settimane di ferie su di esse o su quelle residue, andrà sempre
versata la contribuzione all’ente previdenziale.
Per realizzare il suo diritto al risarcimento il lavoratore deve dare la prova del danno; al
datore di lavoro, per sottrarsi all’obbligo risarcitorio, spetta la prova dell’avvenuto
godimento delle ferie da parte del lavoratore, o del fatto che il mancato godimento sia a
costui imputabile o, infine, che il suo inadempimento sia stato determinato da impossibilità
della prestazione derivante da causa a lui non imputabile
22
.
Durante il periodo di preavviso di dimissioni o di licenziamento il lavoratore non può
usufruire di ferie, ma continua a conservare il diritto a percepire l’indennità sostitutiva per
le ferie eventualmente godute.
L’importo corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria sull’indennità sostitutiva di ferie
non godute è soggetto alla ritenuta d’acconto IRPEF di cui all’art. 23 D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, in quanto rappresenta una componente essenziale del credito cui accede ed
è pertanto soggetta ad identica imposizione
23
.
Non è univoco l’orientamento giurisprudenziale circa il termine di prescrizione del diritto
all’indennità per ferie non godute: è quinquennale per quella parte della giurisprudenza
che le riconosce natura retributiva e decennale per la parte della giurisprudenza che ne
afferma la natura risarcitoria.
Prof. avv. Angelo V. Izar
20
Cassaz., 19.05.2003, n. 7836;
21
Cassaz., 27.08.2003, n. 12580;
22
Cassaz., 9.11.2002, n. 15776;
23
Cassaz., 29.03.2004, n. 6246;