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numero di giorni di ferie proporzionale al servizio effettivamente prestato. Se il dipendente
il cui rapporto di lavoro viene a cessare ha usufruito di ferie non ancora maturate il datore
di lavoro potrà provvedere alle relative trattenute in busta paga.
Nel caso di part-time orizzontale, il principio di non discriminazione comporta che la durata
delle ferie non sia diversa da quella riconosciuta ai lavoratori a tempo pieno. Nel caso di
part-time verticale il periodo di godimento delle ferie, previsto dalla contrattazione collettiva
per i lavoratori a tempo pieno, non viene riconosciuto integralmente, ma viene ridotto in
proporzione all'attività lavorativa effettivamente svolta.
Le ferie sono ritenute normalmente incompatibili con il lavoro a domicilio. I contratti
collettivi però prevedono, nella maggior parte dei casi, che alla retribuzione dei lavoratori a
domicilio venga aggiunta un’apposita percentuale, a titolo di indennità per le ferie e le
festività non godute.
Il diritto alle ferie è riconosciuto anche ai soggetti impiegati nei lavori socialmente utili, nei
lavori di pubblica utilità e nei progetti di inserimento professionale; la Corte costituzionale
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ha affermato che è costituzionalmente illegittimo il mancato riconoscimento ai detenuti che
lavorino alle dipendenze dell’Amministrazione carceraria del diritto ad un periodo di riposo
annuale retribuito.
La legge determina il periodo minimo inderogabile di ferie, ma anche in questa materia è
fatta salva l’autonomia negoziale dei contratti collettivi, laddove stabiliscano condizioni di
miglior favore per i lavoratori. Ai contratti collettivi aziendali, nazionali o territoriali è
riconosciuta inoltre la facoltà di determinare i criteri di calcolo, facendo riferimento a giorni
lavorativi, di calendario oppure a settimane e di regolamentare i casi di concomitanza dei
giorni festivi. Nel caso di previsione di un periodo di ferie più lungo rispetto alla misura
minima stabilita per legge, i contratti collettivi che hanno previsto tale maggior misura, ove
questa non sia fruibile per l’intervenuta risoluzione del rapporto, possono fissare una
misura dell’indennità sostitutiva rapportata alle ferie dovute per l’intero anno, derogando
così al principio di proporzionalità tra effettiva prestazione di servizio e maturazione delle
ferie
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.
Modalità di fruizione
Nell’ambito delle modifiche introdotte dal dlgs. 217/2004 la più significativa è proprio in
materia di ferie. Se infatti viene confermato il diritto di ogni lavoratore ad usufruire di
almeno 4 settimane di ferie annuali retribuite e l’impossibilità di sostituirle con la relativa
indennità per ferie non godute (salvo i casi specificamente previsti da disposizioni di
legge), viene invece introdotta la possibilità di diluire il periodo di fruizione delle ferie
nell’arco di 30 mesi, con il vincolo che almeno due settimane di ferie devono essere fruite
consecutivamente, ma solo in caso di richiesta del lavoratore, nell’anno di maturazione. La
consecutività delle due settimane di ferie è prevista dunque solo in caso di richiesta in tal
senso del lavoratore, in conformità a quanto previsto dall’art. 2109 c.c. che stabilisce che il
periodo di ferie deve essere possibilmente continuativo, tenuto conto delle esigenze
dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. In precedenza invece le quattro
settimane dovevano essere consumate nell’anno di maturazione ed il rinvio era possibile
solo per la quota eccedente le quattro settimane.
In caso di violazione dell’obbligo di consentire la fruizione delle ferie è prevista per i datori
di lavoro una sanzione amministrativa (da 130 a 780 euro per ogni lavoratore e per
ciascun periodo cui si riferisce la violazione). Nel caso in cui l’inadempienza del datore di
lavoro sia rilevata attraverso l’indagine ispettiva, egli non potrà provvedere pagando la
sanzione minima dietro diffida ad ottemperare (art. 13 dlgs. 124/2004) e sarà soggetto alla
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Corte Costituz. 10.05.2001, n. 158;
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Cassaz., 28.08.2003, n. 12635;