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Le ferie non godute entro l’anno lavorativo possono essere smaltite negli anni successivi (entro i 18
mesi decorrenti dal termine dell’anno di maturazione) sempre tenendo conto sia delle esigenze
aziendali che del Lavoratore. L’Azienda, quindi, non può imporre la fruizione delle ferie residue nei
periodi non graditi al Lavoratore.
Tale principio è sancito anche dagli artt. 2109 e 1375 del Codice Civile secondo i quali il datore di
lavoro non ha un potere assolutamente discrezionale nell’individuazione del periodo di godimento
delle ferie del Lavoratore, avendo l’obbligo di contemperare gli interessi delle maestranze con le
esigenze dell’impresa, in modo da evitare soluzioni troppo penalizzati per i lavoratori (Sent. Cass.
n. 13980/2000)
Per quanto riguarda le ferie non godute, la normativa vigente prevede che, trascorso il termine di
diciotto mesi dalla maturazione del diritto alle ferie stesse, l’Azienda e il Lavoratore sono obbligati
a versare i contributi assicurativi all’INPS (per il Lavoratore provvede l’Azienda in qualità di
sostituto d’imposta). Successivamente, all’atto della eventuale fruizione delle ferie arretrate
l’Azienda provvederà a rimborsare al Lavoratore quanto a suo tempo trattenuto.
Precisiamo poi che, in base agli artt. 1463 e 2037 del Codice Civile, poiché il datore di lavoro non
può restituire l’indebita prestazione ricevuta egli è obbligato al pagamento di una somma,
corrispondente alla retribuzione, quale maggior compenso dell’attività lavorativa prestata in un
periodo che era invece destinato al riposo (Sent. Cass. n. 7836/2003).
FESTIVITA’ SOPPRESSE
Permessi spettanti
Al Lavoratore spetta un numero di permessi giornalieri retribuiti annui corrispondente a quello delle
giornate già indicate come festive - dagli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260 - in caso di
non coincidenza con giorni festivi o non lavorativi.
Ricordiamo, ancora una volta, che per l’anno 2011 i giorni di permesso riconosciuti come
festività soppresse sono il 23 giugno – Corpus Domini, 29 giugno – SS. Apostoli Pietro e Paolo
(già festivo per la sola piazza di Roma) e il 4 novembre – Unità Nazionale.
I suddetti permessi sono fruibili, a discrezione del Lavoratore, dal 16 gennaio al 14 dicembre di
ogni anno. L’eventuale richiesta di fruizione – ribadiamo che il Lavoratore non è obbligato a fruire
dei permessi – va effettuata con congruo preavviso, al momento della predisposizione dei turni di
ferie.
La retribuzione corrispondente ai permessi per festività soppresse, non godute nell’anno di
competenza, verrà liquidata entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo.
Ribadiamo che il Lavoratore non è obbligato a fruire dei permessi per festività soppresse e che ogni
pressione esercitata dall’impresa in tal senso è palesemente illegittima. In caso di pressioni, da parte
della Banca, invitiamo tutti i Colleghi a comunicare per iscritto alla Direzione Risorse Umane di
non voler usufruire dei permessi in questione e nel contempo ad informare prontamente la FALCRI
al fine di attivare ogni intervento a tutela dei diritti del Lavoratore.
BANCA DELLE ORE
Costituzione della Banca Ore
La Banca ha facoltà di chiedere al Lavoratore prestazioni lavorative aggiuntive all’orario normale di
lavoro nel limite massimo di 2 ore al giorno o di 10 ore settimanali sino al tetto di 100 ore per anno
solare per ciascun dipendente. Le prime 50 ore di straordinario e le seconde 50 se il Lavoratore non
opta per la liquidazione del lavoro straordinario confluiscono nella “Banca delle Ore”. Inoltre,
sempre nel contenitore “Banca delle Ore” vengono riversate le 23 ore di riduzione dell’orario di