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FERIE ORDINARIE, FESTIVITA SOPPRESSE, BANCA DELLE ORE E PERMESSI
Riteniamo utile ricordare ai Colleghi che il vigente CCNL contiene tutta una serie di norme che
disciplinano la fruizione delle giornate e dei permessi di riposo spettanti al Lavoratore.
Precisiamo che, in ogni caso, restano confermate eventuali previsioni aziendali migliorative.
FERIE ORDINARIE
Il combinato disposto dell’art. 36 della Costituzione e dell’art. 2109 del Codice Civile riconosce al
Lavoratore il diritto irrinunciabile ad un periodo annuale di ferie retribuite, tanto al fine di
consentire il reintegro delle energie psicofisiche consumate nello svolgimento dell’attività
lavorativa.
Ferie spettanti al Personale appartenente alle Aree professionali
- dall’anno successivo a quello dell’assunzione e sino a 5 anni spettano 20 giorni di ferie (22 giorni
per i Lavoratori inquadrati nella 3^ Area professionale 4° livello);
- ai Lavoratori con oltre 5 anni e sino a 10 spettano 22 giorni;
- ai Lavoratori con oltre 10 anni di servizio spettano 25 giorni.
Durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione, il Lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 20
giorni da proporzionare in relazione ai mesi di servizio prestati nell’anno, considerando come mese
intero l’eventuale frazione di mese.
Per i Lavoratori disabili rientranti nella categoria di cui all’art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68,
le ferie non possono comunque essere inferiori a 6 giorni se l’assunzione è avvenuta nel secondo
semestre ed a 12 giorni se è avvenuta nel primo.
Ferie spettanti al Personale appartenente alla categoria dei Quadri direttivi
Per tutta la categoria dei Quadri direttivi il periodo annuale di ferie è fissato in 26 giorni.
I Quadri Direttivi assunti direttamente dall’impresa con tale inquadramento, durante l’anno in cui è
avvenuta l’assunzione hanno diritto a 2 giorni di ferie per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data
di assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno, computando come mese intero l’eventuale
frazione di mese con un massimo di 20 giorni.
Per i Lavoratori disabili, appartenenti alla categoria dei Quadri Direttivi e rientranti nella categoria
di cui all’art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione
spettano 20 o 12 giorni di ferie a seconda se l’assunzione è avvenuta rispettivamente nel corso del
primo o del secondo semestre.
Fruizione delle ferie
I turni delle ferie debbono essere fissati tempestivamente dall’Azienda, confermati al Lavoratore e
rispettati.
Solo in casi eccezionali è possibile variarli di comune intesa tra l’Azienda ed il Lavoratore.
L’Azienda, solo per particolari esigenze di servizio, può dividere le ferie in due periodi, uno dei
quali non inferiore a 15 giorni.
Nella predisposizione dei turni di ferie, nei limiti delle esigenze di servizio, viene data la
precedenza ai Lavoratori disabili; per il restante Personale si tiene conto delle richieste degli
interessati in rapporto alla loro situazione familiare e alla loro anzianità di servizio.
Ferie non godute