Pagina 307 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

lavoro nel caso in cui il Lavoratore non decida ad inizio anno di usufruire della riduzione di 30
minuti dell’orario settimanale di lavoro.
Criteri di recupero
Nei primi sei mesi dall’espletamento delle prestazioni aggiuntive il recupero può essere effettuato
previo accordo tra Azienda e Lavoratore.
Trascorso tale termine, il Dipendente ha diritto al recupero nel periodo prescelto, dando all’Azienda
un semplice preavviso pari a:
- 1 giorno lavorativo, nel caso di recupero orario;
- 5 giorni lavorativi, nel caso di recupero tra 1 e 2 giorni;
- 10 giorni lavorativi, nel caso di recupero superiore a 2 giorni.
Precisiamo, ancora una volta, che le previsioni contrattuali vigenti, all’art. 100 comma 9 del CCNL,
prevedono allo scadere dei 24 mesi l’obbligo per l’Azienda di fissare - nei successivi 6 mesi, previo
accordo con il Dipendente - il recupero delle ore relative a prestazioni rese in aggiunta al normale orario
di lavoro confluite in “banca ore” e non fruite. In difetto di accordo, l’Azienda deve indicare al
Lavoratore, sempre entro il temine massimo dei 6 mesi, i tempi di fruizione dei permessi.
Infine, è altresì utile evidenziare che il comma 10 dell’articolo 100 del vigente CCNL prevede, nei casi
di prolungate assenze dal servizio che abbiano impedito l’effettuazione del recupero entro i termini
stabiliti contrattualmente, la possibilità per il Dipendente di poter scegliere tra la fruizione del recupero
da concordare con l’Azienda oppure la corresponsione del relativo compenso per lavoro straordinario.
Le ore lavorate in più rispetto al normale orario di lavoro non potranno – quindi – mai essere
azzerate ed il recupero/pagamento delle stesse rappresenta un diritto irrinunciabile del
Lavoratore.
ROL (Permesso per riduzione d’orario)
Ai sensi dell’art. 94 comma 6 del vigente CCNL al Lavoratore viene riconosciuta annualmente una
giornata di riduzione d’orario da utilizzarsi inderogabilmente entro l’anno di competenza, pena la
perdita del diritto. Il suddetto permesso di una giornata può essere fruito anche in modo frazionato,
nel limite minimo di un’ora.
FESTIVITA’ (25 aprile, 1° maggio e 2 giugno) COINCIDENTI CON LA DOMENICA
Sempre il vigente CCNL all’art. 48 comma 4 prevede che in caso di coincidenza delle festività del
25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno con la domenica, l’impresa riconosce al Lavoratore un
compenso aggiuntivo. In alternativa al predetto compenso, l’impresa d’intesa con il Lavoratore può
riconoscere altrettante giornate di permesso, da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio.