I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che
trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al
termine del periodo di interdizione dal lavoro;
L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e
nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali:
durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di
sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno
e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il
parto;
N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione
e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei
pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la
gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.
Allegato B
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, All. 2)
Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui
all'art. 7
A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del Testo unico
1. Agenti
a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione
elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
b) agenti biologici:
- toxoplasma;
- virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la
lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo
stato di immunizzazione;
c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui
questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere
minerario.
B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6
del Testo unico
1. Agenti
a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui
tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere
minerario.
Allegato C
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, All. 1)