Elenco non esauriente di agenti, processi e condizioni di lavoro
di cui all'art. 11
A. Agenti
1. Agenti fisici, allorchè vengono considerati come agenti che
comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco
della placenta, in particolare:
a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano
rischi, soprattutto dorsolombari;
c) rumore;
d) radiazioni ionizzanti;
e) radiazioni non ionizzanti;
f) sollecitazioni termiche;
g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno
sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri
disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui
all'art. 1.
2. Agenti biologici
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi
dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia
noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono
in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, semprechè non
figurino ancora nell'Allegato II.
3. Agenti chimici
Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che
mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro,
semprechè non figurino ancora nell'Allegato II:
a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della
direttiva 67/548/CEE, purchè non figurino ancora nell'Allegato II;
b) agenti chimici che figurano nell'Allegato VIII del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni;
c) mercurio e suoi derivati;
d) medicamenti antimitotici;
e) monossido di carbonio;
f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.
B. Processi
Processi industriali che figurano nell'Allegato VIII del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni.