disciplina della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono da intendersi
riferite alle corrispondenti disposizioni del presente Testo unico.
Art. 88
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Allegato A
(Art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre
1976, n. 1026)
Elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui
all'art. 7
Il divieto di cui all'art. 7, 1° comma, del Testo unico si
intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con
carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi,
compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.
I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi
dello stesso articolo, sono i seguenti:
A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345
e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige
l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la
gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché
alle altre malattie professionali di cui agli Allegati 4 e 5 al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e
successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo
il parto;
D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni
ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la
gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino
al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà
dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente
affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di
interdizione dal lavoro;
H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale,
quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole
sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di
interdizione dal lavoro;