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b) dello 0,24% sulla retribuzione per il settore del terziario e
servizi, proprietari di fabbricati e servizi di culto;
c) dello 0,13% sulla retribuzione per il settore del credito,
assicurazione e servizi tributari appaltati;
d) dello 0,03% per gli operai agricoli e dello 0,43% per gli
impiegati agricoli. Il contributo è calcolato, per gli operai a tempo
indeterminato secondo le disposizioni di cui al decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n.
54, per gli operai agricoli a tempo determinato secondo le
disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146; e per i
piccoli coloni e compartecipanti familiari prendendo a riferimento i
salari medi convenzionali di cui all'art. 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
e) dello 0,01% per gli allievi dei cantieri scuola e lavoro di
cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418.
2. Per gli apprendisti è dovuto un contributo di lire 32
settimanali.
3. Per i giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di
previdenza per i giornalisti italiani "Giovanni Amendola" è dovuto un
contributo pari allo 0,65 per cento della retribuzione.
4. In relazione al versamento dei contributi di cui al presente
articolo, alle trasgressioni degli obblighi relativi ed a quanto
altro concerne il contributo medesimo, si applicano le disposizioni
relative ai contributi obbligatori.
5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con
quello per il tesoro, la misura dei contributi stabiliti dal presente
articolo può essere modificata in relazione alle effettive esigenze
delle relative gestioni.
Art. 80
(Oneri derivanti dall'assegno di maternità di base)
(Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 5 e 5 bis)
1. Per il finanziamento dell'assegno di maternità di cui
all'art. 74 è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 25 miliardi per
l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150
miliardi a decorrere dall'anno 2001.
2. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS
le relative somme, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla
base di specifica rendicontazione.
Art. 81
(Oneri derivanti dall'assegno di maternità per lavori atipici e
discontinui)
(Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 9)