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1. L'assegno di cui all'art. 75 č posto a carico dello Stato.
Art. 82
(Oneri derivanti dal trattamento di maternitā delle lavoratrici
autonome)
(Legge 29 dicembre 1987, n. 546, artt. 6, 7 e 8;
legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del
Capo XI, si provvede con un contributo annuo di lire 14.500 per ogni
iscritto all'Assicurazione generale obbligatoria per l'invaliditā,
vecchiaia e superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti,
coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attivitā commerciali.
2. Al fine di assicurare l'equilibrio delle singole gestioni
previdenziali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di
amministrazione dell'INPS, con proprio decreto stabilisce le
variazioni dei contributi di cui al comma 1, in misura percentuale
uguale alle variazioni delle corrispettive indennitā.
Art. 83
(Oneri derivanti dal trattamento di maternitā delle libere
professioniste)
(Legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 5;
legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del
Capo XII, si provvede con un contributo annuo a carico di ogni
iscritto a Casse di previdenza e assistenza per i liberi
professionisti. Il contributo č annualmente rivalutato con lo stesso
indice di aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui
all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive
modificazioni.
2. A seguito della riduzione degli oneri di maternitā di cui
all'art. 78, alla ridefinizione dei contributi dovuti si provvede con
i decreti di cui al comma 5 dell'art. 75, sulla base di un
procedimento che preliminarmente consideri una situazione di
equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate.
3. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del
tesoro, accertato che le singole Casse di previdenza e assistenza per
i liberi professionisti abbiano disponibilitā finanziarie atte a far
fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, possono decidere la
riduzione della contribuzione o la totale eliminazione di detto
contributo, sentito il parere dei Consigli di amministrazione delle
Casse.
Art. 84
(Oneri derivanti dal trattamento di maternitā