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1. L'autorità competente a ricevere il rapporto per le
violazioni amministrative previste dal presente Testo unico e ad
emettere l'ordinanza di ingiunzione è il Servizio ispettivo del
Ministero del lavoro, competente per territorio.
2. La vigilanza sul presente Testo unico, ad eccezione dei Capi
XI, XII e XIII, è demandata al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale che la esercita attraverso i Servizi ispettivi.
3. La vigilanza in materia di controlli di carattere sanitario
spetta alle regioni, e per esse al Servizio sanitario nazionale.
Capo XV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONERI CONTRIBUTIVI
Art. 78
(Riduzione degli oneri di maternità)
(Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 1, 4 e 11)
1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti
intervenuti successivamente al 1° luglio 2000 per i quali è
riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale
obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta se
inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se
il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale
valore, è posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente,
e, quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione
dei decreti di cui al comma 2 dell'art. 49 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, sono ridotti gli oneri contributivi per maternità, a
carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali.
2. Gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di
lavoro del settore dei pubblici servizi di trasporto e nel settore
elettrico, sono ridotti dello 0,57%.
3. L'importo della quota di cui al comma 1 è rivalutato al 1°
gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato
dall'ISTAT.
Art. 79
(Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato)
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 21)
1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di
cui al presente Testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori
con rapporto di lavoro subordinato privato e in attuazione della
riduzione degli oneri di cui all'art. 78, è dovuto dai datori di
lavoro un contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori
dipendenti nelle seguenti misure:
a) dello 0,46% sulla retribuzione per il settore dell'industria,
dell'artigianato, marittimi, spettacolo;