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tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove
mesi antecedenti alla nascita.
2. Ai trattamenti di maternità corrispondono anche i trattamenti
economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al
versamento dei contributi di maternità.
3. L'assegno di cui al comma 1 è concesso ed erogato dall'INPS,
a domanda dell'interessata, da presentare in carta semplice nel
termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'effettivo
ingresso del minore nel nucleo familiare.
4. L'importo dell'assegno è rivalutato al 1° gennaio di ogni
anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
5. Con i decreti di cui al comma 6 sono disciplinati i casi nei
quali l'assegno, se non ancora concesso o erogato, può essere
corrisposto al padre o all'adottante del minore.
6. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà
sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per
l'attuazione del presente articolo.
Capo XIV
VIGILANZA
Art. 76
(Documentazione)
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 29 e 30, commi 2, 3 e 4)
1. Al rilascio dei certificati medici di cui al presente Testo
unico, salvo i casi di ulteriore specificazione, sono abilitati i
medici del Servizio sanitario nazionale.
2. Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da
quelli di cui al comma 1, il datore di lavoro o l'Istituto presso il
quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità
hanno facoltà di accettare i certificati stessi ovvero di richiedere
la regolarizzazione alla lavoratrice interessata.
3. I medici dei Servizi ispettivi del Ministero del lavoro hanno
facoltà di controllo.
4. Tutti i documenti occorrenti per l'applicazione del presente
Testo unico sono esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa di
qualsiasi specie o natura.
Art. 77
(Vigilanza)
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 30, comma 1, e 31, comma
4)