sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sono emanate le necessarie disposizioni regolamentari per
l'attuazione del presente articolo.
10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali
l'assegno, se non ancora concesso o erogato, può essere corrisposto
al padre o all'adottante del minore.
11. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternità
relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 66 della legge 23
dicembre 1998, n. 448. Per i procedimenti di concessione dell'assegno
di maternità relativi ai figli nati dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre
2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 12
dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Art. 75
(Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui)
(Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 8, 9, 11, 12,
13, 14;
legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 10)
1. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero
in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'art. 9 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono
stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria
della maternità, è corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni
minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dal
2 luglio 2000, un assegno di importo complessivo pari a lire 3
milioni, per l'intero nel caso in cui non beneficiano dell'indennità
di cui agli artt. 22, 66 e 70 del presente Testo unico, ovvero per la
quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in
godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei
seguenti casi:
a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una
qualsiasi forma di tutela previdenziale o economica della maternità e
possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va
dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo
ingresso del minore nel nucleo familiare;
b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita
del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti
dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attività lavorativa, così
come individuate con i decreti di cui al comma 5, e la data della
nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare,
non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e
comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti è
altresì definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in
cui questa non risulti esattamente individuabile;
c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro
durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere