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(Assegno di maternità di base)
(Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5
bis, 6;
legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 12;
legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, commi 10 e 11)
1. Per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore
in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla
stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o
in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'art. 9 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano
dell'indennità di cui agli artt. 22, 66 e 70 del presente Testo
unico, è concesso un assegno di maternità pari a complessive lire
2.500.000.
2. Ai trattamenti di maternità corrispondono anche i trattamenti
economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al
versamento dei contributi di maternità.
3. L'assegno è concesso dai comuni nella misura prevista alla
data del parto, alle condizioni di cui al comma 4. I comuni
provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il
possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale
dei nuovi nati.
4. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché
l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo familiare
di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche
non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica
(ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, Tabella
1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari
con tre componenti.
5. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito
economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza
prevista dal predetto decreto legislativo n. 109/1998, tenendo anche
conto delle maggiorazioni ivi previste.
6. Qualora il trattamento della maternità corrisposto alle
lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità
diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore
all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate
possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota
differenziale.
7. L'importo dell'assegno è rivalutato al 1° gennaio di ogni
anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
8. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità
concessiva in capo ai comuni, è erogato dall'INPS sulla base dei dati
forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei
decreti di cui al comma 9.
9. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà
sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza