3. L'indennità di maternità spetta in misura intera anche nel
caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa
sia interrotta per motivi spontanei o volontari, nei casi previsti
dagli artt. 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194.
4. Le competenti Casse di previdenza e assistenza per i liberi
professionisti provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi
necessari.
Art. 72
(Adozioni e affidamenti)
(Legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 3)
1. L'indennità di cui all'art. 70 spetta altreś per l'ingresso
del bambino adottato o affidato, a condizione che non abbia superato
i sei anni di età.
2. La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla
madre alla competente Cassa di previdenza e assistenza per i liberi
professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni
dall'ingresso del bambino e deve essere corredata da idonee
dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'inesistenza del diritto a
indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di
effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
3. Alla domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica
del provvedimento di adozione o di affidamento.
Art. 73
(Indennità in caso di interruzione della gravidanza)
(Legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 4)
1. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o
volontaria, nei casi previsti dagli artt. 4, 5 e 6 della legge 22
maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di
gravidanza, l'indennità di cui all'art. 70 è corrisposta nella misura
pari all'80% di una mensilità del reddito o della retribuzione
determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato art. 70.
2. La domanda deve essere corredata da certificato medico,
rilasciato dalla USL che ha fornito le prestazioni sanitarie,
comprovante il giorno dell'avvenuta interruzione della gravidanza,
spontanea o volontaria, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194,
e deve essere presentata alla competente Cassa di previdenza e
assistenza per i liberi professionisti entro il termine perentorio di
centottanta giorni dalla data dell'interruzione della gravidanza.
Capo XIII
SOSTEGNO ALLA MATERNITA' E ALLA PATERNITA'
Art. 74