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1. Alle lavoratrici di cui al presente capo, madri di bambini
nati a decorrere dal 1° gennaio 2000, è esteso il diritto al congedo
parentale di cui all'art. 32, compreso il relativo trattamento
economico, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo
anno di vita del bambino.
Capo XII
LIBERE PROFESSIONISTE
Art. 70
(Indennità di maternità per le libere professioniste)
(Legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)
1. Alle libere professioniste, iscritte a una Cassa di
previdenza e assistenza di cui alla Tabella D allegata al presente
Testo unico, è corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi
antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.
2. L'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura
pari all'80% di cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato
ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno
precedente a quello della domanda.
3. In ogni caso l'indennità di cui al comma 1 non può essere
inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura
pari all'80% del salario minimo giornaliero stabilito dall'art. 1 del
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni,
nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla Tabella
A e dai successivi decreti ministeriali di cui al 2° comma del
medesimo articolo.
Art. 71
(Termini e modalità della domanda)
(Legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 2)
1. L'indennità di cui all'art. 70 è corrisposta,
indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività, dalla
competente Cassa di previdenza e assistenza per i liberi
professionisti, a seguito di apposita domanda presentata
dall'interessata a partire dal compimento del sesto mese di
gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal
parto.
2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata da
certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e
quella presunta del parto, nonché dalla dichiarazione redatta ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, attestante l'inesistenza del diritto alle indennità di
maternità di cui al Capo III e al Capo XI.