1. L'indennitā di cui all'art. 66 viene erogata dall'INPS a
seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un
certificato medico rilasciato dall'Azienda sanitaria locale
competente per territorio, attestante la data di inizio della
gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell'interruzione della
gravidanza spontanea o volontaria ai sensi della legge 22 maggio
1978, n. 194.
2. In caso di adozione o di affidamento, l'indennitā di
maternitā di cui all'art. 66 spetta, sulla base di idonea
documentazione, per tre mesi successivi all'effettivo ingresso del
bambino nella famiglia a condizione che questo non abbia superato i
sei anni di etā, secondo quanto previsto all'art. 26, o i 18 anni di
etā, secondo quanto previsto all'art. 27.
3. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi
necessari.
Art. 68
(Misura dell'indennitā)
(Legge 29 dicembre 1987, n. 546, artt. 3, 4 e 5)
1. Alle coltivatrici dirette, colone e mezzadre e alle
imprenditrici agricole č corrisposta, per i due mesi antecedenti la
data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa, un'indennitā
giornaliera pari all'80% della retribuzione minima giornaliera per
gli operai agricoli a tempo indeterminato, come prevista dall'art.
14, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione
all'anno precedente il parto.
2. Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attivitā
commerciali č corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del
parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del
parto, un'indennitā giornaliera pari all'80% del salario minimo
giornaliero stabilito dall'art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981,
n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981,
n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla
Tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al 2° comma
del medesimo art. 1.
3. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o
volontaria, nei casi previsti dagli artt. 4, 5 e 6 della legge 22
maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di
gravidanza, su certificazione medica rilasciata dall'Azienda
sanitaria locale competente per territorio, č corrisposta
un'indennitā giornaliera calcolata ai sensi dei commi 1 e 2 per un
periodo di trenta giorni.
Art. 69
(Congedo parentale)
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 4)