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1) …la pattuizione attraverso cui il prestatore di lavoro dispone del proprio diritto a rassegnare
le dimissioni può essere considerata valida dal punto di vista giuridico?
Lo ha deciso la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, stabilendo che l’articolo
2113 del Codice Civile si riferisce ai diritti di natura retributiva e risarcitoria
derivanti al lavoratore dalla lesione di fondamentali diritti della persona e che
l’ordinamento, riconoscendo al lavoratore il diritto potestativo di disporre
negozialmente e definitivamente del posto di lavoro, non consente di attrarre la
situazione giuridica soggettiva nel novero di quelle cui si applica il disposto
dell’art. 2113 c.c..
“Le rinunce e le transazioni, che
hanno per oggetto diritti del prestatore
derivanti da disposizioni inderogabili
della legge e dei contratti o accordi
collettivi concernenti i rapporti di cui
all’art. 409 Codice Procedura Civile,
non sono valide”.
2) …la pattuizione di una penale non congrua a carico del lavoratore può essere ridotta dal giudice?
Nell’esercitare il potere di ridurre la penale, il giudice deve avere
riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento,
tenendo conto della posizione reciproca delle parti.
Esempio: l’ipotesi in cui l’Azienda, a fronte dell’impegno da
parte del lavoratore di non recedere dal contratto, si impegni a
corrispondere un importo annuo lordo di € 100,00, mentre, in
caso di violazione dell’accordo e quindi di dimissioni anticipate
rispetto al periodo concordato, il prestatore sarà tenuto al
pagamento di una penale di € 10.000,00. La sproporzione fra i
due importi è quindi manifesta, considerando – peraltro – anche
la posizione di sfavore del prestatore di lavoro rispetto al datore
di lavoro.
“La penale può essere diminuita
equamente dal giudice se l’obbligazione
principale è stata eseguita in parte ovvero
se
l’ammontare
della
penale
è
manifestamente eccessiva, avuto sempre
riguardo all’interesse che il creditore aveva
all’adempimento”.
3) …deve esistere congruità tra il corrispettivo dovuto in
caso di patto di non concorrenza e la relativa penale?
Al riguardo è intervenuta la Cassazione stabilendo che compensi
manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio
richiesto al lavoratore, indipendentemente dall’utilità che il
comportamento richiestogli rappresenta per il datore di lavoro,
rendono nullo il patto di non concorrenza, ferma la possibilità per il
lavoratore di invocare, ove concretamente applicabili, le norme
relative all’azione generale di rescissione per lesione ex art. 1448 c.c.
ed alla risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta
ex art. 1467 c.c.
4) …tali pattuizioni restano comunque
valide in caso di trasferimento di
sportello/ramo d’azienda?
Nel caso di trasferimento di
sportello da una banca ad
un’altra, si applicano ai
dipendenti
i
trattamenti
normativi
ed
economici
previsti dai contratti collettivi
nazionali,
territoriali
ed
aziendali vigenti alla data del
trasferimento. (ex art. 2112
c.c.).
Cass. Civ. Sez. Lav. 3 febbraio 2006, n.2360 - Cass. Civ. Sez. Lav. 28 marzo 2003, n.4780
Articolo 2113 Codice Civile
Cassazione Civile Sezione Lavoro del 9 giugno 1990, n. 5625
Articolo 1384 Codice Civile
Cassazione Civile Sezione Lavoro del 4 aprile 2006, n. 7835