1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al decreto legislativo
1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, impegnati in
attività socialmente utili hanno diritto al congedo di maternità e di
paternità. Alle lavoratrici si applica altresì la disciplina di cui
all'art. 17 del presente Testo unico.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1, che non
possono vantare una precedente copertura assicurativa ai sensi
dell'art. 24, per i periodi di congedo di maternità e di paternità,
viene corrisposta dall'INPS un'indennità pari all'80% dell'importo
dell'assegno previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo
1° dicembre 1997, n. 468. I conseguenti oneri sono rimborsati,
annualmente, tramite rendiconto dell'INPS, a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, o del soggetto finanziatore dell'attività socialmente
utile.
3. Alle lavoratrici e ai lavoratori viene riconosciuto il
diritto a partecipare alle medesime attività socialmente utili ancora
in corso o prorogate al termine del periodo di congedo di maternità e
di paternità.
4. Alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati a tempo pieno in
lavori socialmente utili sono riconosciuti, senza riduzione
dell'assegno, i riposi di cui agli artt. 39 e 40.
5. L'assegno è erogato anche per i permessi di cui all'art. 33,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche ai sensi di
quanto previsto all'art. 42, commi 2, 3 e 6, del presente Testo
unico.
Capo XI
LAVORATRICI AUTONOME
Art. 66
(Indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le
imprenditrici agricole)
(Legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 1)
1. Alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e
colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi
26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n.
613, e alle imprenditrici agricole a titolo principale, è corrisposta
una indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello
successivo al parto calcolata ai sensi dell'art. 68.
Art. 67
(Modalità di erogazione)
(Legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 2)