agricoli, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo
luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni.
4. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo
indeterminato le prestazioni per i congedi, riposi e permessi di cui
ai Capi III, IV, V e VI sono calcolate sulla base della retribuzione
di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, prendendo a
riferimento il periodo mensile di paga precedente a quello nel corso
del quale ha avuto inizio il congedo.
5. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo
determinato, esclusi quelli di cui al comma 6, le prestazioni per i
congedi, riposi e permessi sono determinate sulla base della
retribuzione fissata secondo le modalitā di cui all'art. 28 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai
sensi dell'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
6. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli di cui al comma 2
il salario medio convenzionale determinato con decreto del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta
fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee,
fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai
agricoli non sia superato da quello spettante nelle singole province
in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle
Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A decorrere da
tale momento trova applicazione l'art. 1, comma 1, del decreto-legge
9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.
7. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli compartecipanti e
piccoli coloni l'ammontare della retribuzione media č stabilito in
misura pari a quella di cui al comma 5.
Art. 64
(Collaborazioni coordinate e continuative)
1. In materia di tutela della maternitā, alle lavoratrici di cui
all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte
ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui al
comma 16 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
2. Ai sensi del comma 12 dell'art. 80 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, la tutela della maternitā prevista dalla disposizione
di cui al comma 16, quarto periodo, dell'art. 59 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, avviene nelle forme e con le modalitā previste
per il lavoro dipendente.
Art. 65
(Attivitā socialmente utili)
(Decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, art. 8, commi 3,
15, 16 e 17;
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, artt. 4 e 10)