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provincia per i lavoratori aventi qualifica operaia dell'industria
che presenta maggiori caratteri di affinità.
5. La corresponsione dell'indennità di cui al comma 2 è
subordinata alla condizione che, all'inizio del congedo di maternità,
la lavoratrice riconsegni al committente tutte le merci e il lavoro
avuto in consegna, anche se non ultimato.
Art. 62
(Lavoro domestico)
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 1, 13, 19, 22;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)
1. Le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e
familiari hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Si
applicano le disposizioni di cui agli artt. 6, comma 3, 16, 17, 22,
comma 3 e 6, ivi compreso il relativo trattamento economico e
normativo.
2. Per il personale addetto ai servizi domestici e familiari,
l'indennità di cui all'art. 22 ed il relativo finanziamento sono
regolati secondo le modalità e le disposizioni stabilite dal decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
Art. 63
(Lavoro in agricoltura)
(Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791,
convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, art. 14;
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 5;
decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, art. 4;
legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21)
1. Le prestazioni di maternità e di paternità di cui alle
presenti disposizioni per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a
tempo indeterminato sono corrisposte, ferme restando le modalità
erogative di cui all'art. 1, comma 6 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33, con gli stessi criteri previsti per i lavoratori
dell'industria.
2. Le lavoratrici e i lavoratori agricoli con contratto a tempo
determinato iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi
nominativi di cui all'art. 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio
1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970,
n. 83, hanno diritto alle prestazioni di maternità e di paternità a
condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno
precedente per almeno 51 giornate.
3. E' consentita l'ammissione delle lavoratrici e dei lavoratori
alle prestazioni di maternità e di paternità, mediante certificazione
di iscrizione d'urgenza negli elenchi nominativi dei lavoratori