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Art. 60
(Lavoro a tempo parziale)
(Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, art. 4, comma 2)
1. In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 61, e, in particolare, del principio di non
discriminazione, la lavoratrice e il lavoratore a tempo parziale
beneficiano dei medesimi diritti di un dipendente a tempo pieno
comparabile, per quanto riguarda la durata dei congedi previsti dal
presente Testo unico. Il relativo trattamento economico è
riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione
lavorativa.
2. Ove la lavoratrice o il lavoratore a tempo parziale e il
datore di lavoro abbiano concordato la trasformazione del rapporto di
lavoro in rapporto a tempo pieno per un periodo in parte coincidente
con quello del congedo di maternità, è assunta a riferimento la base
di calcolo più favorevole della retribuzione, agli effetti di quanto
previsto dall'art. 23, comma 4.
3. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni dell'art. 8 del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 564, in materia contributiva.
Art. 61
(Lavoro a domicilio)
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 1, 13, 18, 22;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)
1. Le lavoratrici e i lavoratori a domicilio hanno diritto al
congedo di maternità e di paternità. Si applicano le disposizioni di
cui agli artt. 6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3, e 54, ivi compreso il
relativo trattamento economico e normativo.
2. Durante il periodo di congedo, spetta l'indennità giornaliera
di cui all'art. 22, a carico dell'INPS, in misura pari all'80% del
salario medio contrattuale giornaliero, vigente nella provincia per i
lavoratori interni, aventi qualifica operaia, della stessa industria.
3. Qualora, per l'assenza nella stessa provincia di industrie
similari che occupano lavoratori interni, non possa farsi riferimento
al salario contrattuale provinciale di cui al comma 2, si farà
riferimento alla media dei salari contrattuali provinciali vigenti
per la stessa industria nella regione, e, qualora anche ciò non fosse
possibile, si farà riferimento alla media dei salari provinciali
vigenti nella stessa industria del territorio nazionale.
4. Per i settori di lavoro a domicilio per i quali non esistono
corrispondenti industrie che occupano lavoratori interni, con
apposito decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentite le Organizzazioni sindacali interessate, si prenderà a
riferimento il salario medio contrattuale giornaliero vigente nella