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Art. 58
(Personale militare)
(Decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24,
artt. 4, comma 2, e 5, commi 2 e 3)
1. Le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di
maternità, disciplinate dal presente Testo unico, non pregiudicano la
posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente
delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, salvo quanto
previsto dal comma 2.
2. I periodi di congedo di maternità, previsti dagli artt. 16 e
17, sono validi a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di
servizio. Gli stessi periodi sono computabili ai fini della
progressione di carriera, salva la necessità dell'effettivo
compimento nonché del completamento degli obblighi di comando, di
attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di
imbarco, previsti dalla normativa vigente.
3. Il personale militare che si assenta dal servizio per congedo
parentale e per la malattia del figlio è posto in licenza
straordinaria per motivi privati, equiparata a tutti gli effetti a
quanto previsto agli artt. 32 e 47. Il periodo trascorso in tale
licenza è computabile, ai fini della progressione di carriera, nei
limiti previsti dalla disciplina vigente in materia di documenti
caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di
truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica relativamente
al periodo massimo di assenza che determina la fine del servizio.
Art. 59
(Lavoro stagionale)
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 4)
1. Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano
luogo a disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa al
decreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, le
quali siano licenziate a norma della lett. b) del comma 3 dell'art.
54, hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto di
licenziamento, semprechè non si trovino in periodo di congedo di
maternità, alla ripresa dell'attività lavorativa stagionale e alla
precedenza nelle riassunzioni.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori stagionali si applicano le
disposizioni dell'art. 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 564, in materia contributiva.
3. Alle straniere titolari di permesso di soggiorno per lavoro
stagionale è riconosciuta l'Assicurazione di maternità, ai sensi
della lett. d), comma 1, dell'art. 25 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.