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Art. 56
(Diritto al rientro e alla conservazione del posto)
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 6;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 1)
1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo
II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di
lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella
stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di
gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi
fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresì
diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni
equivalenti.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al
lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di
paternità.
3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo
disciplinati dal presente Testo unico, la lavoratrice e il lavoratore
hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che
espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva
ove erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel
medesimo comune; hanno altresì diritto di essere adibiti alle
mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in
caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi 1
e 2 si applicano fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo
familiare.
Capo X
DISPOSIZIONI SPECIALI
Art. 57
(Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni)
(Decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,
convertito dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, art. 8)
1. Ferma restando la titolarità del diritto ai congedi di cui al
presente Testo unico, alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle
amministrazioni pubbliche con contratto a tempo determinato, di cui
alla legge 18 aprile 1962, n. 230, o con contratto di lavoro
temporaneo, di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, spetta il
trattamento economico pari all'indennità prevista dal presente Testo
unico per i congedi di maternità, di paternità e parentali, salvo che
i relativi ordinamenti prevedano condizioni di miglior favore.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applica
altresì quanto previsto dall'art. 24, con corresponsione del
trattamento economico a cura dell'amministrazione pubblica presso cui
si è svolto l'ultimo rapporto di lavoro.