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salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto
cui essa è addetta, semprechè il reparto stesso abbia autonomia
funzionale. La lavoratrice non può altresì essere collocata in
mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge
23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione
delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è nullo.
6. E' altresì nullo il licenziamento causato dalla domanda o
dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino
da parte della lavoratrice o del lavoratore.
7. In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui
all'art. 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre
lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al
compimento di un anno di età del bambino. Si applicano le
disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5.
8. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente
articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni
a lire cinque milioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta
di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in
caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si
applica fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare,
in caso di fruizione del congedo di maternità e di paternità.
Art. 55
(Dimissioni)
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 2)
1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il
periodo per cui è previsto, a norma dell'art. 54, il divieto di
licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da
disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre
lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso
di adozione e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore
nel nucleo familiare.
4. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice,
durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal
lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno
di accoglienza del minore adottato o in affidamento, deve essere
convalidata dal Servizio ispettivo del Ministero del lavoro,
competente per territorio. A detta convalida è condizionata la
risoluzione del rapporto di lavoro.
5. Nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la
lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.