(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lett. a) e b)
1. E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore
6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di
un anno di età del bambino.
2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni
o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore
affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c), della legge 9
dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro
notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un
soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni.
Capo IX
DIVIETO DI LICENZIAMENTO, DIMISSIONI, DIRITTO AL RIENTRO
Art. 54
(Divieto di licenziamento)
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, commi 1, 2, 3, 5, e
art. 31, comma 2;
legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6 bis, comma 4;
D.Lgs. 9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma 2;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1)
1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del
periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal
lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di
età del bambino.
2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato
oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del
periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di
lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza
all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta
causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice
è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la
scadenza del termine;
d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di
discriminazione di cui all'art. 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125,
e successive modificazioni.
4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di
licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro,