1. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio è dovuta
la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita
del bambino. Si applica quanto previsto all'art. 25.
2. Successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al
compimento dell'ottavo anno, è dovuta la copertura contributiva
calcolata con le modalità previste dall'art. 35, comma 2.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 35, commi 3, 4 e
5.
Art. 50
(Adozioni e affidamenti)
(Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)
1. Il congedo per la malattia del bambino di cui al presente
capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.
2. Il limite di età, di cui all'art. 47, comma 1, è elevato a
sei anni. Fino al compimento dell'ottavo anno di età si applica la
disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo.
3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore
abbia un'età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la
malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall'ingresso del
minore nel nucleo familiare alle condizioni previste dall'art. 47,
comma 2.
Art. 51
(Documentazione)
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)
1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente capo,
la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una
dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che
l'altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il
medesimo motivo.
Art. 52
(Sanzioni)
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei
diritti di assenza dal lavoro di cui al presente capo sono puniti con
la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
Capo VIII
LAVORO NOTTURNO
Art. 53
(Lavoro notturno)