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(Sanzioni)
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli artt. 39,
40 e 41 è punita con la sanzione amministrativa da lire un milione a
lire cinque milioni.
Capo VII
CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO
Art. 47
(Congedo per la malattia del figlio)
(Legge 30 dicembre 1971, n.1204,
artt.1, comma 4, 7,comma 4,e 30, comma 5)
1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di
astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di
ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di
astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi
all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e
gli otto anni.
3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve
presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico
specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero
interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in
godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le
disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora
l'altro genitore non ne abbia diritto.
Art. 48
(Trattamento economico e normativo)
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)
1. I periodi di congedo per la malattia del figlio sono
computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi
alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
2. Si applica quanto previsto all'art. 22, commi 4, 6 e 7.
Art. 49
(Trattamento previdenziale)
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 3)