modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito
ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori
non può superare la durata complessiva di due anni; durante il
periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei
benefici di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo
articolo.
6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo
spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
Art. 43
(Trattamento economico e normativo)
(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 8;
legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4;
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324,
convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, art. 2, comma 3 ter)
1. Per i riposi e i permessi di cui al presente capo è dovuta
un'indennità, a carico dell'Ente assicuratore, pari all'intero
ammontare della retribuzione relativa ai riposi e ai permessi
medesimi. L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata
a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all'Ente
assicuratore.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 34, comma 5.
Art. 44
(Trattamento previdenziale)
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 5;
legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4)
1. Ai periodi di riposo di cui al presente capo si applicano le
disposizioni di cui all'art. 35, comma 2.
2. I tre giorni di permesso mensile di cui all'art. 42, commi 2
e 3, sono coperti da contribuzione figurativa.
Art. 45
(Adozioni e affidamenti)
(Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5;
legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7)
1. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli artt. 39, 40
e 41 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il
primo anno di vita del bambino.
2. Le disposizioni di cui all'art. 42 si applicano anche in caso
di adozione e di affidamento di soggetti con handicap in situazione
di gravità.
Art. 46