1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con
handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento
del periodo di congedo parentale, si applica l'art. 33, comma 2,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo
giornaliero retribuito.
2. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del
bambino con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre
o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di
cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Detti
permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del
mese.
3. Successivamente al raggiungimento della maggiore età del
figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o,
in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui
all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi
dell'art. 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, detti permessi,
fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese, spettano
a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di
convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.
4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'art. 33, comma 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo
parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.
5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre
o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di
soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi
dell'art. 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e
che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'art. 33, commi 1,
2 e 3, della medesima legge per l'assistenza del figlio, hanno
diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della
legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta.
Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire
un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo
medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la
contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo
massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale.
Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002,
sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal
datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione
dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati,
nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità
dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'Ente
previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di
lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui
al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'art. 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con