1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei
diritti di assenza dal lavoro di cui al presente capo sono puniti con
la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
Capo VI
RIPOSI E PERMESSI
Art. 39
(Riposi giornalieri della madre)
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)
1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri,
durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo,
anche cumulabili durante la giornata. Il riposo č uno solo quando
l'orario giornaliero di lavoro č inferiore a sei ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di
un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della
durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto
della donna ad uscire dall'azienda.
3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la
lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea,
istituiti dal datore di lavoro nell'unitā produttiva o nelle
immediate vicinanze di essa.
Art. 40
(Riposi giornalieri del padre)
(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6 ter)
1. I periodi di riposo di cui all'art. 39 sono riconosciuti al
padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se
ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermitā della madre.
Art. 41
(Riposi per parti plurimi)
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6)
1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono
raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'art.
39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.
Art. 42
(Riposi e permessi per i figli con handicap grave)
(Legge 8 marzo 2000, n. 53, artt. 4, comma 4 bis, e 20)