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esclusivi o sostitutivi dell'Assicurazione generale obbligatoria,
restano a carico della gestione previdenziale cui i soggetti medesimi
risultino iscritti durante il predetto periodo.
5. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive
dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e
corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale,
collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono
essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, con le
modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e
successive modificazioni, a condizione che i richiedenti possano far
valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni
di contribuzione versata in costanza di effettiva attività
lavorativa.
Art. 36
(Adozioni e affidamenti)
(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2;
legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)
1. Il congedo parentale di cui al presente capo spetta anche per
le adozioni e gli affidamenti.
2. Il limite di età, di cui all'art. 34, comma 1, è elevato a
sei anni. In ogni caso, il congedo parentale può essere fruito nei
primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore
abbia un'età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo parentale
è fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo
familiare.
Art. 37
(Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali)
(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2;
legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lett. n), e 39
quater, lett. b)
1. In caso di adozione e di affidamento preadottivo
internazionali si applicano le disposizioni dell'art. 36.
2. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la
procedura di adozione certifica la durata del congedo parentale.
Art. 38
(Sanzioni)
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)